Inammissibile il ricorso che reitera le doglianze già esaminate in appello (Cass. pen. Sez. IV n. 30250 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvano nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma solo apparenti, in quanto omettono di assolvere la funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. In tema di impugnazioni, la riassunzione di prove già acquisite o l’assunzione di prove nuove in appello, ai sensi dell’art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla duplice condizione che gli elementi di prova raccolti in precedenza siano incerti e che la prova nuova rivesta carattere di decisività. In materia di guida in stato di ebbrezza, il pubblico ministero ha l’onere di fornire la prova dell’omologazione dell’etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dall’art. 379 reg. esec. cod. strada solo nel caso in cui l’imputato abbia allegato elementi idonei a contestare l’effettuazione di tali adempimenti.
Il Fatto
Il Tribunale di Treviso aveva ritenuto il contribuente colpevole del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) e comma 2-sexies, d.lgs. n. 285/1992, condannandolo alla pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità e alla sanzione accessoria della sospensione della patente. La Corte d’appello di Venezia aveva confermato la pronuncia. Avverso tale sentenza l’imputato, a mezzo del difensore, proponeva ricorso per cassazione articolando sei motivi, con i quali deduceva la mancata assunzione di prove, la violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all’accertamento dello stato di ebbrezza, alla regolarità dell’etilometro utilizzato e all’onere della prova gravante sul pubblico ministero.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente riaffermato il principio per cui è inammissibile il ricorso che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma solo apparenti, in quanto omettono di assolvere la funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Ha quindi esaminato singolarmente i motivi, ritenendoli generici e manifestamente infondati.
Con riguardo alla mancata assunzione di prove, la Corte ha richiamato il principio secondo cui la riassunzione di prove già acquisite o l’assunzione di prove nuove in appello è subordinata alla duplice condizione che gli elementi raccolti siano incerti e che la prova nuova sia decisiva. Nella specie, la Corte territoriale aveva correttamente ritenuto le richieste istruttorie irrilevanti ed esplorative, avendo la difesa già prodotto il libretto metrologico completo dell’etilometro, dal quale risultava la verifica primitiva effettuata dieci giorni prima dell’accertamento.
Quanto alla contestazione circa la deterrenza della condotta di guida, la Corte ha rilevato che la pattuglia aveva incrociato l’auto notando un comportamento di guida scorretto e l’aveva seguita nel parcheggio, da ciò inferendo, con iter logico non contraddittorio, che il ricorrente si trovasse alla guida al momento in cui il veicolo era stato notato. In ordine al funzionamento dell’etilometro, la Corte ha condiviso la valutazione del giudice di merito secondo cui le dedotte mancanze integravano mere irregolarità non idonee a inficiare la validità dell’accertamento, evidenziando che il certificato di verifica prima metrologica non è richiesto per gli etilometri e che la visita primitiva era stata effettuata dal centro deputato a livello nazionale.
La Corte ha inoltre ritenuto non illogica la motivazione in ordine al lasso di tempo trascorso tra la condotta di guida e l’accertamento, pari a circa 15/20 minuti, e alla valenza degli elementi sintomatici (alito vinoso ed equilibrio precario), coerenti con i risultati decrescenti dell’alcoltest. Ha infine escluso che il tasso di umidità potesse condizionare la validità della misurazione, non essendo prevista alcuna limitazione normativa all’uso dell’etilometro in correlazione con le condizioni atmosferiche. Quanto all’onere della prova, ha precisato che l’onere di dimostrare l’omologazione e le verifiche periodiche dello strumento sorge solo a fronte di specifiche allegazioni difensive, non essendo sufficiente la mera richiesta di conoscenza dei dati.
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Nota della Redazione
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