Nuove esigenze cautelari dopo la scarcerazione per decorrenza dei termini (Cass. pen. Sez. II n. 39959 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di scarcerazione dell’imputato per decorso dei termini di durata massima della custodia cautelare, l’adozione delle misure cautelari non custodiali previste dall’art. 307 cod. proc. pen. non è consentita se il pubblico ministero non ne abbia chiesto contestualmente l’applicazione, salvo che sopraggiungano nuove esigenze cautelari, diverse da quelle originarie, successive alla scarcerazione, e sempre che vi sia domanda del pubblico ministero in tal senso. Non integra un novum la mera persistenza delle esigenze già valorizzate nel titolo cautelare originario. Costituisce, invece, esigenza nuova e diversa il pericolo di fuga fondato su elementi e circostanze sopravvenuti alla condanna e non previamente apprezzati in chiave cautelare.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale, decidendo in sede di rinvio, ha rigettato l’appello relativo al provvedimento che aveva disposto nei suoi confronti le misure cumulative dell’obbligo di presentazione alla p.g. e del divieto di dimora.

La vicenda cautelare prende avvio dalla declaratoria, da parte della Corte di appello, della perdita di efficacia della custodia in carcere per superamento dei termini massimi. Il giorno successivo il P.G. aveva chiesto l’applicazione cumulativa delle misure non custodiali, poi disposte. Dopo l’annullamento con rinvio della prima decisione del Tribunale, il giudice del rinvio ha confermato la cautela, individuando il fatto nuovo nel pericolo di fuga desunto dalla condanna riportata in appello e dai legami con il sodalizio criminale di riferimento.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica centrale riguarda i limiti di applicabilità delle misure cautelari previste dall’art. 307, comma 1 e 1-bis, cod. proc. pen. quando la scarcerazione sia avvenuta per decorrenza dei termini e la richiesta del pubblico ministero sia sopravvenuta.

Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui, in assenza di contestuale richiesta del P.M., l’adozione di tali misure non è consentita, salvo che sopraggiungano nuove esigenze cautelari, diverse da quelle originarie, successive alla scarcerazione. A conferma vengono citati Sez. 1, n. 4238 del 20/06/1997, Sez. 2, n. 15598 del 22/03/2013, Sez. 1, n. 3035 del 10/01/2005, Sez. 6, n. 15736 del 06/03/2003 e l’obiter delle Sezioni Unite n. 44060 dell’11/07/2024.

La difesa aveva contestato che la condanna in appello potesse valere quale novum, essendo stata già valorizzata nell’ordinanza che aveva applicato le misure. La Corte supera la censura sul piano qualitativo: il provvedimento impugnato non si fonda sulla mera persistenza delle esigenze originarie, ma individua un’esigenza del tutto differente, il pericolo di fuga, non previamente apprezzata ai fini cautelari.

L’elemento nuovo risiede nei legami ancora esistenti tra l’imputato e l’organizzazione criminale e nella rete di protezione che questa è in grado di attivare per garantirne la latitanza. La condanna assume rilievo non in sé, ma per i profili di persistente novità che le circostanze sopravvenute le attribuiscono.

Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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