Confessione utilitaristica e diniego delle attenuanti generiche nel delitto di mafia (Cass. pen. Sez. I n. 10314 del 14.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di attenuanti generiche, la confessione giudiziale è valutabile ai sensi dell’art. 133, comma secondo, n. 3, cod. pen. solo nei limiti della sua effettiva incidenza sulla capacità a delinquere, e non come mero strumento di semplificazione probatoria. È dunque legittimo il diniego del beneficio fondato sulla valorizzazione negativa di un’ammissione di colpevolezza dettata da intenti utilitaristici e non da effettiva resipiscenza. La confessione resa dopo l’applicazione della misura cautelare, quando l’imputato ha già piena conoscenza delle prove a suo carico, e per di più generica sul ruolo e sulle modalità del fatto, non integra il requisito della spontaneità. Il giudice di merito non è tenuto a esaminare tutti gli elementi dedotti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi, purché dia conto delle specifiche considerazioni mosse dall’interessato. Il diverso trattamento riservato al coimputato non integra disparità arbitraria quando riposa su un concreto e diverso comportamento processuale.

Il Fatto

La Corte di assise di appello di Napoli, con sentenza del 30 maggio 2024, riformava parzialmente la decisione del giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli del 3 aprile 2023 e condannava il ricorrente alla pena di anni trenta di reclusione, oltre alle pene accessorie, per i delitti di omicidio aggravato dal metodo e dalla finalità mafiosa, commessi nell’ambito di un clan camorristico.

I giudici di appello, in una sentenza dichiaratamente “doppia conforme”, confermavano la ricostruzione del fatto e negavano sia l’attenuante della dissociazione attuosa di cui all’art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen., sia le attenuanti generiche. Il ricorrente impugnava la decisione per mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sul punto, lamentando anche la disparità di trattamento rispetto al coimputato.

La Motivazione della Corte

La Sezione I ha rigettato il ricorso rilevando che lo stesso si limita a riproporre le ragioni già dedotte in appello, senza confrontarsi con la motivazione di secondo grado, che pure, anche mediante il richiamo alla sentenza di primo grado, risulta esaustiva. L’unica ragione addotta a sostegno del beneficio consiste nell’intervenuta ammissione della propria partecipazione al delitto.

Entrambi i giudici di merito hanno però sottolineato che tale ammissione non ha fornito elementi nuovi al quadro probatorio, già raggiunto attraverso le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, e si è posta in contrasto con la ricostruzione effettuata su tali prove. Il ricorrente avrebbe anzi sminuito la rilevanza della propria partecipazione, dichiarando di non avere sparato e assegnandosi un ruolo marginale.

Le due sentenze motivano ampiamente anche sull’inidoneità della confessione a dimostrare un percorso dissociativo e la presa di coscienza della gravità dei delitti. Essa non presenta i caratteri dell’autonomia, della spontaneità e della resipiscenza, consistendo in una semplice missiva predisposta dopo l’applicazione della misura cautelare, quando l’imputato aveva potuto conoscere le dichiarazioni dei collaboratori e le valutazioni del giudice per le indagini preliminari. A fronte di ciò il ricorrente non offre alcun elemento concreto che dimostri la completezza della scelta confessoria.

La Corte ha richiamato i principi consolidati secondo cui la confessione giudiziale ha una “rilevanza mediata” ai fini della concessione delle attenuanti generiche, quale condotta susseguente al reato ex art. 133, comma secondo, n. 3, cod. pen., ed è legittimo il diniego motivato con la valorizzazione negativa di un’ammissione dettata da intenti utilitaristici (Sez. 2 n. 27547 del 2019; Sez. 1 n. 35703 del 2017). Ha inoltre ribadito che al giudice non è richiesto di prendere in esame tutti gli elementi dedotti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi (Sez. 3 n. 2233 del 2021; Sez. 5 n. 43952 del 2017).

Quanto alla dedotta disparità di trattamento, la Corte ha osservato che la motivazione sul punto è puntuale e fondata su un diverso apprezzamento delle dichiarazioni del coimputato, ritenute tempestive, puntuali e precise e idonee ad apportare elementi ulteriori, nonché su un comportamento processuale valutato come totalmente collaborativo. Il diverso trattamento risulta quindi giustificato da una condotta concretamente diversa e non frutto di arbitrio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *