Grado della colpa e diniego attenuanti nella omicidio stradale aggravato (Cass. pen. n. 29102 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il grado della colpa, rilevante ai sensi degli artt. 43, 61, primo comma, n. 3, e 133 cod. pen., va determinato considerando la gravità della violazione della regola cautelare, la misura della prevedibilità ed evitabilità dell’evento, la condizione personale dell’agente e le motivazioni della condotta. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sulla gravità del fatto, sull’intensità della colpa e sulla condotta successiva, non essendo sufficiente il solo stato di incensuratezza. Le questioni non dedotte con i motivi di appello sono inammissibili in sede di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente, alla guida di un’autovettura senza patente, percorreva una strada urbana a circa 100 km/h, a fronte del limite di 50 km/h. All’uscita di una curva perdeva il controllo del veicolo, invadeva la corsia opposta e, dopo aver urtato alcune auto in sosta, investiva un pedone che decedeva. Dopo il sinistro, il conducente si dava alla fuga e la madre si assumeva la responsabilità dell’accaduto, condotta per la quale è stata ritenuta non punibile ai sensi dell’art. 384 cod. pen..
La Corte di appello di Roma confermava la sentenza di condanna a sei anni di reclusione, già ridotta per il rito abbreviato, per il reato di cui agli artt. 589-bis, comma 5, n. 1, comma 6, e 589-ter cod. pen..
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che i motivi proposti si risolvessero, nel complesso, in una sollecitazione a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. La sentenza impugnata, conforme a quella di primo grado, aveva dato conto con motivazione non manifestamente illogica degli elementi decisivi: gravità della condotta di guida, velocità elevata, mancanza di patente, prevedibilità ed evitabilità dell’evento e comportamento successivo al sinistro.
Quanto alla valutazione dell’elemento soggettivo, la Corte ha richiamato il principio secondo cui il grado della colpa va determinato considerando la gravità della violazione della regola cautelare, la prevedibilità ed evitabilità dell’evento e la condizione personale dell’agente, in una valutazione comparativa dei fattori concorrenti. Nel caso in esame, i giudici di merito avevano correttamente valorizzato l’elevatissimo grado di negligenza e imprudenza, la velocità prossima al doppio del limite, la guida senza abilitazione e i tentativi di sottrarsi all’identificazione, ritenendo recessivi gli elementi legati al contesto familiare e sociale.
Sulla censura relativa all’accertamento della velocità, la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile, poiché diretta non a evidenziare una manifesta illogicità ma a sostituire una diversa lettura dei dati tecnici. I giudici di merito avevano fondato l’accertamento sui dati estratti dalla centralina airbag, valutati coerenti con le tracce dell’azione frenante e con la dinamica complessiva del sinistro.
Il motivo concernente la circostanza aggravante della fuga è stato dichiarato non consentito, non avendo costituito oggetto di specifica censura in sede di appello. La Corte ha richiamato il costante orientamento secondo cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni non devolute al giudice di gravame.
Infine, le doglianze sul diniego delle attenuanti generiche e sulla pena sono state ritenute manifestamente infondate. Il diniego può essere legittimamente fondato sulla gravità del fatto, sull’intensità della colpa e sulla condotta successiva, non essendo sufficiente il solo stato di incensuratezza dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. introdotta dal d.l. n. 92 del 2008. La scelta del rito abbreviato, già valorizzata con la riduzione di pena, non può essere automaticamente traslata sul giudizio di meritevolezza ex art. 62-bis cod. pen.
Nota della Redazione
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