Omessa applicazione della particolare tenuità del fatto e annullamento con rinvio (Cass. pen. n. 29213 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto determina un difetto di motivazione non colmabile per via implicita quando il giudice abbia concesso le attenuanti generiche e la sospensione condizionale, riconoscendo così elementi di valutazione favorevole. L’ottemperanza alle prescrizioni impartite dall’organo di controllo, anche in assenza del pagamento della somma a titolo di oblazione, costituisce una condotta post factum che il giudice è chiamato a valutare ai fini del giudizio sull’entità dell’offesa. La procedura estintiva, ove non attivata per cause non riconducibili all’imputato o rispettata oltre il termine, non preclude l’accesso alla particolare tenuità del fatto, che rimane praticabile quando la condotta risulti occasionale e l’offesa di speciale tenuità.
Il Fatto
Il Tribunale di Palermo condannava il ricorrente alla pena condizionalmente sospesa di euro 2.800,00 di ammenda in ordine a sei reati in materia di sicurezza sul lavoro, contestati in relazione alla gestione di un cantiere edile. L’imputato, amministratore di una società subentrata ad altra impresa in un cantiere abbandonato, deduceva in appello la genericità della motivazione e la mancata risposta alle argomentazioni difensive, chiedendo in particolare l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La difesa aveva espressamente sollecitato il riconoscimento di tale causa nelle conclusioni, ma la sentenza non si era pronunciata sul punto.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi di ricorso, volti a sollecitare una non consentita rivalutazione delle prove fondata su una ricostruzione alternativa del fatto. La sentenza impugnata aveva comprovato le violazioni attraverso documenti e verbali redatti in fase di indagine, acquisiti con il consenso delle parti, e il ricorrente non si confrontava con tali emergenze, limitandosi a contestazioni generiche. La sussistenza dell’elemento soggettivo era stata motivata con riferimento alla sufficienza della mera colpa nell’omissione delle cautele da predisporre prima dell’inizio dei lavori, anche in caso di subentro in un cantiere gestito da altri.
Il terzo motivo è stato invece ritenuto fondato. La sentenza impugnata, pur essendo stata espressamente sollecitata dalla difesa, nulla diceva in merito all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.. La Corte ha precisato che l’assenza dei presupposti per la causa di non punibilità può essere rilevata anche con motivazione implicita, ma nel caso di specie tale motivazione era del tutto inesistente. Il riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, unitamente all’accertata ottemperanza alle prescrizioni, non poteva essere interpretato come valutazione implicita sulla particolare tenuità del fatto.
La Corte ha quindi ribadito il principio, già affermato nel contiguo settore delle contravvenzioni ambientali, secondo cui la causa di non punibilità può trovare applicazione quando la procedura estintiva non sia stata attivata per cause non riconducibili all’imputato, ovvero quando la condotta susseguente al fatto, valutata ex post, riveli la speciale tenuità dell’offesa. Tale applicazione è invece preclusa quando le prescrizioni non siano state ottemperate o quando il mancato accesso alla procedura dipenda da una valutazione negativa dell’organo di controllo. Nel caso di specie, la tempestiva ottemperanza alle prescrizioni costituiva una condotta post factum che il giudice era tenuto a valutare e che poteva incidere sul giudizio complessivo dell’entità dell’offesa.
La Corte ha pertanto annullato la sentenza con rinvio, limitatamente all’omesso riconoscimento della causa di non punibilità, dichiarando l’irrevocabilità dell’accertamento di responsabilità ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., trattandosi di un punto funzionalmente autonomo rispetto alla condanna.
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Nota della Redazione
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