Inammissibile il ricorso per cassazione e tardiva la richiesta di pena sostitutiva (Cass. pen. Sez. VII n. 20777 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
E’ inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione di un vizio di motivazione, proponga censure di fatto volte a contestare la ricostruzione della responsabilità, risultando per di piu’ reiterativo di profili gia’ vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. I motivi di ricorso sono altresi’ inammissibili quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, non essendo sufficiente la mera enunciazione di principi. In tema di sanzioni sostitutive, e’ tardiva la richiesta di pena sostitutiva di pena detentiva breve presentata per la prima volta nel giudizio di legittimita’, quando l’imputato non l’abbia gia’ formulata nei gradi di merito pendenti alla data del 30 dicembre 2022, poiche’ la previsione dell’art. 545-bis cod. proc. pen. trova applicazione anche nel giudizio di secondo grado per effetto dell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di Latina, che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Deduce tre motivi: la scorrettezza della motivazione sul giudizio di responsabilita’; la violazione di legge in relazione all’art. 625, primo comma, nn. 2 e 7, cod. pen.; la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Formula inoltre, per la prima volta in sede di legittimita’, istanza di sostituzione della pena detentiva.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo e lo dichiara non consentito in sede di legittimita’. Il ricorrente, sotto la veste formale del vizio di motivazione, propone in realta’ censure in fatto fondate sulla pretesa inidoneita’ della condotta a configurare un’ipotesi di reato. Il motivo e’ inoltre inammissibile perche’ reiterativo di profili gia’ adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, e manifestamente infondato nella parte in cui denuncia contraddittorieta’ e illogicita’ della motivazione, difetti che non emergono dal provvedimento impugnato.
Il secondo motivo, che lamenta violazione dell’art. 625, primo comma, nn. 2 e 7, cod. pen., e’ dichiarato aspecifico: il ricorrente si limita a una mera enunciazione di principi, omettendo di esplicitare il ragionamento posto a base delle censure. La Corte richiama sul punto la giurisprudenza di legittimita’ (Sez. U n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli), per cui i motivi di ricorso sono inammissibili non solo quando siano intrinsecamente indeterminati, ma anche quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni del provvedimento impugnato.
Il terzo motivo, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, e’ parimenti non consentito in sede di legittimita’ e manifestamente infondato. La graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalita’ del giudice di merito e, nella specie, l’onere argomentativo e’ stato adeguatamente assolto con congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 2 n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano; Sez. 2 n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis; Sez. 3 n. 28535 del 19/03/2014, Lule; Sez. 6 n. 34364 del 16/06/2010, Giovane).
Infine la Corte rileva che il ricorrente rivolge inammissibilmente un’istanza di sostituzione della pena detentiva. In tema di ricorso per cassazione, e’ tardiva la richiesta di pena sostitutiva presentata per la prima volta nel giudizio di legittimita’, quando l’imputato non l’abbia gia’ formulata nei gradi di merito pendenti al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia, poiche’ l’art. 545-bis cod. proc. pen. trova applicazione anche in secondo grado per effetto dell’art. 95 d.lgs. n. 150/2022 (Sez. 2 n. 39096 del 14/11/2025, Siano).
Il ricorso e’ pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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