Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 12923 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sindacato del giudice di legittimità sul vizio di motivazione è circoscritto alla verifica che la motivazione sia effettiva, non manifestamente illogica, non internamente contraddittoria e non logicamente incompatibile con altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente. Sono pertanto inammissibili, ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen., le censure che si limitino ad attaccare la persuasività o l’inadeguatezza della motivazione, ovvero sollecitino una differente comparazione del significato probatorio degli elementi acquisiti. È preclusa alla Corte di cassazione una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, da contrapporre a quella del giudice di merito attraverso una diversa lettura dei dati processuali.
Il Fatto
La difesa della ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la condanna per il delitto di estorsione, deducendo vizio di motivazione in punto di responsabilità per i reati ascritti ai capi 5) e 6) della rubrica.
Il ricorso si duole del fatto che i giudici di secondo grado non avrebbero risolto le criticità già evidenziate con l’atto d’appello, richiamando il contenuto del provvedimento emesso in sede di richiesta di misura cautelare. La questione giunge così davanti alla Corte di cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che l’unico motivo di ricorso è privo dei requisiti di specificità richiesti a pena di inammissibilità dall’art. 581 cod. proc. pen. ed è formulato in termini non consentiti in sede di legittimità.
Il Collegio ribadisce l’ampiezza e i limiti del sindacato sulla motivazione. Il controllo deve verificare che la motivazione sia effettiva, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni della decisione; non manifestamente illogica, perché sorretta da argomentazioni non viziate da evidenti errori logici; non internamente contraddittoria; non logicamente incompatibile con altri atti del processo, indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente. A sostegno richiama Sez. 2 n. 36119 del 4.7.2017, Agati, Sez. 1 n. 41738 del 10.10.2011, Longo e Sez. 6 n. 1081951 del 15.3.2006, Casula.
Ne discende che sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni diverse su attendibilità e credibilità degli elementi.
Nel caso concreto, la Corte territoriale ha rilevato che la difesa, limitandosi a evocare l’apprezzamento del giudice della cautela, non si era confrontata con le argomentazioni sviluppate dal GUP in sede di giudizio abbreviato. Analoga lacuna connota il ricorso, che non si misura con le considerazioni dei giudici di secondo grado i quali, con motivazione esente da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà, hanno dato conto delle emergenze processuali a sostegno della responsabilità. È preclusa in questa sede ogni rivalutazione delle fonti probatorie o alternativa ricostruzione storica dei fatti, come ribadito dalle Sezioni Unite n. 12 del 31/05/2000, Jakani e da Sez. 5 n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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