Prescrizione del reato: l’imputato va comunque condannato alle spese della parte civile, non è indice di soccombenza (Cass. pen. 4202/2026)
Corte di Cassazione, Sez. II penale, sentenza n. 4202 del 2 febbraio 2026 (camera di consiglio del 23 dicembre 2025, R.G.N. 31504/2025) — Presidente Piero Messini D’Agostini, Relatore Giuseppe Sgadari
Il principio di diritto
Nell’ipotesi di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, l’imputato può comunque essere condannato al pagamento delle spese in favore della parte civile, non essendo la prescrizione indice di soccombenza. Ove il giudice d’appello, pur confermando le statuizioni civili, ometta del tutto di provvedere sulla liquidazione delle spese, l’annullamento va disposto con rinvio al giudice penale a quo (diversamente dal rinvio al giudice civile ex art. 622 cod. proc. pen., che opera quando si controverta sul diritto della parte civile alla liquidazione o sul quantum).
Il fatto
La Corte d’appello di Reggio Calabria, riformando parzialmente la sentenza di condanna del Tribunale, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato per lesioni, minaccia e truffa, perché estinti per prescrizione, confermando però le statuizioni civili in favore della parte civile. Nel farlo, tuttavia, ometteva del tutto di provvedere sulla richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile, presente nel giudizio di appello con conclusioni e nota spese. La parte civile ricorreva per cassazione.
La motivazione
Il ricorso è fondato. L’imputato, condannato in primo grado e poi prosciolto per prescrizione in appello, avrebbe dovuto essere condannato alle spese in favore della parte civile: la declaratoria di prescrizione non interferisce con la posizione della parte civile, vittoriosa quanto alle proprie pretese, come confermato dalla conferma delle statuizioni civili e dalla motivazione sull’accertamento dei fatti. La prescrizione non è indice di soccombenza (Cass. n. 2891 del 2022, Cimmino). Quanto al giudice del rinvio, la giurisprudenza distingue: se la statuizione sulle spese manca del tutto, il rinvio va al giudice penale a quo; se invece l’annullamento riguarda il diritto della parte civile alla liquidazione o il quantum, il rinvio va al giudice civile competente ex art. 622 cod. proc. pen. Nel caso, trattandosi di omissione totale, il rinvio è al giudice penale.
La Corte annulla la sentenza limitatamente all’omessa liquidazione delle spese in favore della parte civile, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Reggio Calabria, che provvederà, previo vaglio del merito delle pretese, alla liquidazione.
Implicazioni pratiche
Per la parte civile, la pronuncia conferma che il proscioglimento dell’imputato per prescrizione non travolge il diritto alle spese: chi ha ottenuto la conferma delle statuizioni civili in appello ha diritto alla liquidazione, e l’omissione del giudice è annullabile. Utile anche la regola sul giudice del rinvio: omissione totale della statuizione sulle spese → giudice penale a quo; contestazione sul diritto o sul quantum → giudice civile ex art. 622 cod. proc. pen. La distinzione orienta la corretta impostazione del ricorso.