Sequestro probatorio di smartphone: il tribunale del riesame può rendere più selettive le parole chiave (Cass. pen. 27086/2026)
Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, sentenza n. 27086/2026, data di pubblicazione 17 luglio 2026 (R.G.N. 7548/2026) – Presidente Rosa Pezzullo, Relatore Michele Romano.
Il principio di diritto
In tema di sequestro probatorio di dati informatici, il tribunale del riesame non ha il potere di integrare autonomamente la motivazione mancante, il cui difetto costituisce vizio genetico che comporta l’originaria nullità del provvedimento; ha però il potere di riformare il decreto introducendo criteri e parole chiave più restrittive, così da renderlo rispettoso dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, ed è chiamato a valutare e motivare in ordine alla idoneità dei criteri di selezione a limitare il sequestro ai soli dati tendenzialmente rilevanti ai fini delle indagini. Nel giudizio di cassazione, inoltre, la memoria dell’ufficio del Pubblico ministero territoriale è irricevibile, essendo parte il solo Procuratore generale presso la Corte di cassazione.
Il fatto
Il Tribunale del riesame di Milano rigettava la richiesta di riesame, proposta ex art. 324 cod. proc. pen. da una società quale terza interessata alla restituzione, avverso il decreto con cui la Procura della Repubblica aveva disposto, in un procedimento per i delitti di cui agli artt. 185 d.lgs. n. 58 del 1998 e 2638 cod. civ., il sequestro del telefono cellulare nella disponibilità di un indagato e di proprietà della società.
La società ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo la mera apparenza della motivazione: senza contestare il fumus né le esigenze cautelari, lamentava che le parole chiave fissate nel decreto – tra cui il cognome dell’utilizzatore, il numero di telefono, il nome della società – fossero prive di capacità selettiva e conducessero all’acquisizione indiscriminata di tutti i dati del dispositivo, con pregiudizio per segreti commerciali e industriali; il contraddittorio nella fase di estrazione e la possibilità di chiedere la distruzione non tutelerebbero il terzo, che non partecipa all’estrazione e vede comunque i dati resi ostensibili alle parti.
La motivazione
In via pregiudiziale la Corte dichiara irricevibile la memoria del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano: nel giudizio di cassazione la parte è il solo Procuratore generale presso la Suprema Corte (art. 51, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), esclusiva interlocutrice degli uffici territoriali, per evitare che nello stesso grado si rassegnino conclusioni contrastanti (Sez. 6, n. 5096 del 2024, Germinara).
Nel merito, il tribunale del riesame, di fronte a un provvedimento non radicalmente nullo, non può integrarne autonomamente la motivazione – il cui difetto è vizio genetico che ne comporta l’originaria nullità (Sez. 5, n. 13917 del 2015, Barzillona) – potendo solo annullarlo, senza potere sostitutivo (Sez. 2, n. 1411 del 1995, Franchi). È però errata l’affermazione del Tribunale secondo cui non rientrerebbe nei suoi poteri incidere sui criteri di selezione: ben può ammettersi un intervento riformatore che, introducendo parole chiave più restrittive, renda il provvedimento rispettoso di proporzionalità e adeguatezza, dovendo il Tribunale valutare e motivare sulla idoneità dei criteri a limitare il sequestro ai soli dati rilevanti. Ciononostante, nel caso concreto il sequestro non è radicalmente nullo, essendo motivato su fumus ed esigenze cautelari (non censurati); e il Tribunale, pur con l’erronea premessa, si è in verità pronunciato sul tema, ritenendo le parole chiave – comprese quelle censurate – idonee a una ricerca mirata, congrue rispetto all’oggetto delle indagini in ragione del ruolo del soggetto nel gruppo e delle operazioni finanziarie: motivazione non meramente apparente. A ciò si aggiungono il limite temporale della ricerca e la carenza di interesse rispetto alle parole chiave già escluse con successivo provvedimento del Pubblico ministero.
Esito: la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Implicazioni pratiche
Nel sequestro probatorio di dispositivi informatici la selettività delle parole chiave è un profilo di proporzionalità sindacabile: il tribunale del riesame può riformare il decreto rendendo i criteri più restrittivi, e deve motivare sulla loro idoneità a colpire i soli dati rilevanti. Il terzo proprietario del dispositivo non trova tutela sufficiente nel solo contraddittorio sull’estrazione o nella successiva distruzione, perché i dati diventano nel frattempo ostensibili alle parti. Sul piano difensivo, però, per ottenere l’annullamento occorre che il difetto di motivazione sia effettivo: dove il provvedimento è motivato su fumus, esigenze cautelari e congruità dei criteri, la censura di apparenza è infondata. Sul piano processuale, gli uffici territoriali del Pubblico ministero devono indirizzare le proprie memorie tramite la Procura generale presso la Corte, unica parte legittimata in cassazione.
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