Reddito di cittadinanza, requisito di residenza a 5 anni dopo Corte cost. 31/2025: la falsa dichiarazione resta reato (Cass. pen. 3967/2026)
Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza n. 3967 del 2026 (ud. 8 gennaio 2026; R.G.N. 29509/2025) — Presidente Giovanni Liberati, Relatore Pia Verderosa.
Il principio di diritto
In tema di reddito di cittadinanza, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 31 del 2025 — che ha dichiarato illegittimo il requisito della residenza decennale, sostituendolo con quello quinquennale — il requisito della residenza in Italia resta elemento necessario per l’accesso al beneficio, mutando soltanto nel contenuto: non più dieci, ma almeno cinque anni. Ne consegue che la falsa dichiarazione sul possesso di tale requisito integra ancora il reato previsto dall’art. 7 d.l. n. 4 del 2019 quando il richiedente non abbia maturato neppure i cinque anni di residenza.
Il fatto
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, in sede di giudizio abbreviato, aveva assolto l’imputata dal delitto di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019 “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”, disapplicando la norma interna in quanto ritenuta contraria alla direttiva 2003/109/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza 29 luglio 2024 (cause riunite C-112/22 e C-223/22). Avverso l’assoluzione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Brescia proponeva ricorso per cassazione, deducendo che la decisione si poneva in contrasto con la lettura della normativa — nazionale ed europea — offerta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 31 del 2025: all’imputata era stato contestato di aver falsamente dichiarato, nella domanda per il reddito di cittadinanza presentata il 16 ottobre 2020, di risiedere in Italia da almeno dieci anni, mentre era risultata entrata nel territorio il 29 maggio 2018.
La motivazione
Il ricorso è fondato. Con la sentenza n. 31 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 3 Cost., dell’art. 2 d.l. n. 4 del 2019 nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia “per almeno 10 anni”, anziché “per almeno 5 anni”. La Consulta ha ribadito la natura peculiare del reddito di cittadinanza, misura non meramente assistenziale ma complessa, fondata su una logica di inclusione attiva e responsabilizzazione del beneficiario (disponibilità al lavoro, ricerca attiva di impiego, accettazione di offerte congrue); in tale prospettiva un requisito di radicamento territoriale non è di per sé implausibile, non essendo irragionevole che il legislatore valorizzi la posizione di chi già vanti un legame duraturo con il territorio.
La pronuncia costituzionale era stata preceduta dalla sentenza della Corte di giustizia U.E. (Grande Sezione, 29 luglio 2024, cause riunite C-112/22 e C-223/22), secondo cui l’art. 11, par. 1, lett. d), della direttiva 2003/109/CE osta a una normativa nazionale che subordini l’accesso dei soggiornanti di lungo periodo alle prestazioni sociali al requisito di aver risieduto per almeno dieci anni (di cui gli ultimi due in modo continuativo) e che punisca penalmente ogni falsa dichiarazione su tale requisito. La Cassazione osserva che quella decisione poteva ingenerare incertezze, potendo essere letta come affermativa dell’assoluta incompatibilità con il diritto eurounitario di qualsiasi requisito di residenza; ma la Corte costituzionale ha chiarito che il requisito resta necessario, assumendo però un contenuto diverso: non dieci, bensì almeno cinque anni (Cass., Sez. 3, n. 37936 del 2025). Nel caso concreto, l’imputata — entrata in Italia il 29 maggio 2018 — non aveva maturato neppure la residenza quinquennale: il fatto, così come allo stato accertato, è ancora previsto dalla legge come reato. La sentenza è annullata con rinvio per un nuovo giudizio alla Corte d’appello di Brescia.
Implicazioni pratiche
La decisione segna il confine tra due tecniche diverse: la disapplicazione della norma interna e la sua lettura costituzionalmente e eurounitariamente orientata. La Corte di giustizia aveva colpito la soglia decennale, non l’esistenza stessa di un requisito di residenza; dopo la sentenza costituzionale n. 31 del 2025 quel requisito sopravvive nella misura quinquennale, e con esso la rilevanza penale della falsa dichiarazione. Sul piano operativo, nei procedimenti pendenti in materia di reddito di cittadinanza occorre verificare se il richiedente possedesse la residenza almeno quinquennale al momento della domanda: il proscioglimento fondato sulla disapplicazione integrale della fattispecie non regge più, mentre resta impregiudicata l’assenza di reato quando il requisito — nella misura oggi vigente dei cinque anni — risulti effettivamente maturato.
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