Appropriazione indebita ai danni della società se il reato è del rappresentante, la querela spetta al socio (Cass. pen. 4601/2026)
Corte di Cassazione, Sez. II penale, sentenza n. 4601 del 3 febbraio 2026 (R.G.N. 37946/2025) — Presidente Andrea Pellegrino, Relatore Antonio Saraco.
Il principio di diritto
In tema di appropriazione indebita commessa ai danni della società o dell’ente da parte del legale rappresentante che ne sia anche socio (nella specie, presidente vicario di un’associazione), la legittimazione a proporre querela spetta al singolo socio titolare delle residue quote, che deve considerarsi non solo danneggiato dal reato, ma anche persona offesa, quale titolare del bene giuridico dell’integrità del patrimonio sociale. Sarebbe infatti irragionevole affermare che la legittimazione appartiene soltanto al legale rappresentante quando la condotta illecita sia stata posta in essere proprio da quest’ultimo.
Il fatto
Il Procuratore della Repubblica di Trento impugnava l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame aveva annullato un decreto di perquisizione e sequestro emesso per il reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) ai danni di un’associazione. Il Tribunale aveva ritenuto l’improcedibilità dell’azione, perché la querela era stata sporta dal Presidente Vicario dell’associazione — il cui presidente era però proprio l’indagato per l’appropriazione del denaro sociale —, in asserita violazione dello Statuto, che attribuiva al vicario la rappresentanza solo in caso di assenza o impedimento del presidente.
La motivazione
Il ricorso del pubblico ministero è fondato. La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui, quando l’appropriazione indebita è commessa ai danni della società dal legale rappresentante che ne sia anche socio, la legittimazione a proporre querela spetta al singolo socio, in quanto persona offesa titolare dell’integrità del patrimonio sociale (Sez. 2, n. 11970/2020, Toma; n. 40578/2014, Gatti; n. 18553/2025; n. 21069/2023): sarebbe irragionevole riservare la legittimazione al solo legale rappresentante proprio quando è lui l’autore dell’illecito. Il Tribunale del riesame, adottando una lettura formalistica dell’art. 120 c.p. ancorata allo Statuto, si è discostato da tale principio, incorrendo nel vizio di violazione di legge. In dispositivo la Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Trento (art. 324, comma 5, c.p.p.).
Implicazioni pratiche
Quando i vertici di una società o di un ente si appropriano del patrimonio comune, la tutela penale non resta bloccata dalle regole statutarie sulla rappresentanza: il socio danneggiato è direttamente persona offesa e può proporre querela, anche in luogo del rappresentante che è autore o coinvolto nel reato. Una lettura formalistica dell’art. 120 c.p., che pretenda la querela del solo rappresentante, finirebbe per garantire l’impunità proprio nei casi di aggressione interna al patrimonio sociale.
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