Archiviazione su opposizione della persona offesa non impugnabile per cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 5782 del 12.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di archiviazione emessa dal giudice per le indagini preliminari all’esito dell’udienza celebrata ai sensi dell’art. 409 cod. proc. pen., che abbia rigettato l’opposizione della persona offesa, non è affetta da abnormità né strutturale né funzionale. Avverso tale provvedimento l’art. 410-bis cod. proc. pen. ammette il solo reclamo al tribunale in composizione monocratica, limitatamente ai motivi di nullità di cui all’art. 127, comma 5, cod. proc. pen., cioè alle violazioni delle regole del contraddittorio stabilite dai commi 3 e 4 della medesima disposizione. Ne segue l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., del ricorso per cassazione eventualmente proposto, dichiarabile con procedura de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen..
Il Fatto
Le persone offese propongono ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il G.I.P. del Tribunale di Siracusa, in data 22 agosto 2024, ha rigettato l’opposizione all’archiviazione dalle stesse avanzata e ha disposto l’archiviazione del procedimento instaurato nei confronti di due indagati per i reati di cui agli artt. 113, 589 e 590-sexies cod. pen.
I ricorrenti deducono la violazione delle medesime norme sostanziali e il vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, contestando la valutazione del giudice secondo cui le ulteriori indagini indicate con l’atto di opposizione non sarebbero idonee a modificare il quadro probatorio già acquisito.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII dichiara i ricorsi palesemente inammissibili, con pronuncia de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 62, legge n. 103/2017, per essere stati proposti avverso un provvedimento non impugnabile in sede di legittimità.
Il Collegio richiama l’art. 410-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 33, legge n. 103/2017 e pacificamente applicabile alla specie, che contro l’ordinanza di archiviazione emessa all’esito dell’udienza ex art. 409 cod. proc. pen. consente il reclamo al tribunale in composizione monocratica per i soli motivi di nullità dell’art. 127, comma 5, cod. proc. pen., ossia in relazione alle violazioni delle regole del contraddittorio fissate nei commi 3 e 4 della stessa disposizione.
La Corte osserva che il provvedimento impugnato non è affetto da abnormità, né strutturale né funzionale, sicché il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. La verifica può avvenire senza formalità, mediante la procedura de plano prevista dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il Collegio richiama, da ultimo, il precedente di questa Corte (Sez. II, ordinanza n. 28583 del 02/07/2024, Rv. 286726-01), che ha confermato l’inimpugnabilità per cassazione dell’ordinanza di archiviazione emessa dal GIP in esito al rigetto dell’opposizione della persona offesa.
Essendo i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sentenza n. 186 del 13.6.2000), a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 113 c.p. – Cooperazione nel delitto colposo
- Art. 589 c.p. – Omicidio colposo
- Art. 590-sexies c.p. – Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario
- Art. 127 c.p.p. – Procedimento in camera di consiglio
- Art. 409 c.p.p. – Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione
- Art. 410-bis c.p.p. – Nullità del provvedimento di archiviazione
- Art. 591 c.p.p. – Inammissibilità dell'impugnazione
- Art. 610 c.p.p. – Atti preliminari
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso