Patrocinio a spese dello Stato: presunzione di reddito e limiti del ricorso (Cass. pen. Sez. IV n. 21296 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che decide sull’opposizione al rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è proponibile, ai sensi dell’art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115/2002, esclusivamente per violazione di legge e non per vizio di motivazione, salvo che il difetto argomentativo sia tale da integrare una assoluta carenza di motivazione. La presunzione relativa di superamento dei limiti reddituali prevista dall’art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115/2002 per i condannati in via definitiva per i reati associativi di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309/1990, nonché per il delitto aggravato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990, può essere vinta solo da allegazioni specifiche e non da documentazione generica. I provvedimenti di ammissione al gratuito patrocinio resi in altri procedimenti sono privi di efficacia vincolante nel procedimento in cui la presunzione deve essere valutata.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di un procedimento in cui risultava imputato. Il Tribunale di Siracusa aveva respinto l’istanza applicando la presunzione relativa di cui all’art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115/2002, rilevando che il richiedente era stato condannato con sentenze passate in giudicato per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa e per associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dall’agevolazione mafiosa.
Avverso il decreto di rigetto il ricorrente aveva proposto opposizione, respinta dal medesimo Tribunale sul rilievo che nessun elemento utile era stato addotto per superare la presunzione legale. Ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 99 e 76, comma 4-bis, del d.P.R. n. 115/2002, nonché agli artt. 125, comma 3, e 178 cod. proc. pen., lamentando la mancata risposta alle doglianze e la valutazione dei titoli di studio conseguiti in costanza di detenzione come sintomo di emancipazione criminale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo processuale. L’art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115/2002 delimita i motivi proponibili avverso l’ordinanza che decide sull’opposizione in materia di patrocinio: è ammessa la sola violazione di legge, con esclusione del vizio di motivazione, salvo che il provvedimento presenti una assoluta carenza argomentativa tale da risolversi in violazione di legge.
Nel merito, il motivo è dichiarato manifestamente infondato. La norma invocata prevede che, per i condannati in via definitiva per i reati associativi di cui all’art. 416-bis cod. pen. e all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, nonché per il delitto aggravato di cui agli artt. 73 e 80 del medesimo decreto, il reddito si presume eccedente i limiti previsti per l’accesso al beneficio.
Il Tribunale ha correttamente valorizzato una pluralità di elementi: le condanne definitive per delitti ostativi, l’attuale sottoposizione a misura cautelare in regime di cui all’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario e il ruolo di esponente apicale di un sodalizio mafioso operante nel territorio di origine, che il ricorrente continuerebbe a controllare nonostante la detenzione, come emerge dall’ordinanza di custodia cautelare. A ciò si aggiunge il processo in corso per organizzazione mafiosa negli anni 2023 e 2024, che rinforza il dato presuntivo.
La difesa non ha argomentato in modo specifico su tali affermazioni, limitandosi a depositare documentazione su redditi leciti percepiti durante la lunga detenzione, che non superano il tetto reddituale. Quanto ai precedenti provvedimenti di ammissione al gratuito patrocinio, la Corte conferma che essi sono privi di efficacia vincolante in un diverso procedimento, richiamando Sez. 4, n. 7016 dell’8/1/2025.
Il ricorso, non confrontandosi con le argomentazioni ritenute assorbenti dal Tribunale, incorre pertanto anche nel vizio di genericità. Ne deriva la declaratoria di inammissibilità, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende liquidata in euro tremila, in proporzione al grado di colpa nella presentazione del ricorso.
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Nota della Redazione
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