Continuazione in executio: onere di allegazione e insindacabilità del merito in cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 23887 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno della richiesta. Non è sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all’identità dei titoli di reato, perché tali indici sono sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario, ma di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti. Nel giudizio di legittimità è inammissibile il ricorso che riproponga questioni già esaminate e disattese dal giudice del provvedimento impugnato senza confrontarsi con la risposta argomentata, sollecitando una rivalutazione degli elementi di fatto.
Il Fatto
Il condannato ha depositato istanza dinanzi al giudice dell’esecuzione per ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione fra i fatti oggetto di due sentenze di condanna, una emessa dalla Corte di appello di Sassari e l’altra dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Oristano.
L’istanza è stata respinta. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. Il ricorrente ha contestato il rilievo decisivo attribuito al lasso temporale tra le condotte, ha sostenuto la riconducibilità della detenzione a una fase di lavorazione della sostanza coltivata e ha censurato la valutazione del dato geografico.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il percorso argomentativo muove dalla nozione di aspecificità del motivo, ravvisata nella mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, secondo il principio affermato da Sez. 6 n. 13449 del 12.02.2014.
La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice del provvedimento impugnato è causa di genericità del motivo, perché la censura deve colpire uno dei vizi della motivazione tassativamente indicati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.. La deduzione che riproponga la censura presentata al giudice di merito senza confrontarsi con la risposta argomentata esula dalla struttura del giudizio di legittimità, come affermato da Sez. 5 n. 28011 del 2013, Sez. 6 n. 22445 del 2009, Sez. 5 n. 11933 del 2005, Sez. 4 n. 15497 del 2002 e Sez. 5 n. 2896 del 1999.
Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa, secondo Sez. 6 n. 5465 del 04.11.2020. Il ricorrente propone argomenti già vagliati dal giudice dell’esecuzione con argomentazioni logiche e non scalfite.
La Corte ribadisce il principio secondo cui, in tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi la continuazione l’onere di allegare elementi specifici e concreti, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all’identità dei titoli di reato, come stabilito da Sez. 1 n. 35806 del 20.04.2016. Il ricorrente non ha ottemperato a tale onere probatorio.
All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., tenuto conto del richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e dell’evidente inammissibilità dei motivi.
Nota della Redazione
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