Evasione dalla detenzione domiciliare speciale: la durata oltre le dodici ore è elemento costitutivo, l’onere è dell’accusa (Cass. pen. 4183/2026)

Corte di Cassazione, Sez. VI penale, sentenza n. 4183 del 2 febbraio 2026 (ud. 14 gennaio 2026; R.G.N. 29173/2025) — Presidente Giorgio Fidelbo, Relatore Giuseppe Biondi.

Il principio di diritto

In tema di detenzione domiciliare speciale (art. 47-quinquies l. n. 354 del 1975), la protrazione dell’allontanamento ingiustificato dal domicilio per oltre dodici ore è elemento costitutivo del delitto di evasione (art. 385 cod. pen., richiamato dall’art. 47-sexies), il cui onere di accertamento spetta, secondo le ordinarie regole probatorie, alla pubblica accusa; l’allontanamento non superiore alle dodici ore rileva soltanto in sede disciplinare e per l’eventuale revoca del beneficio. Attribuire alla difesa la prova della durata inferiore inverte l’onere probatorio su un elemento costitutivo del reato, in contrasto con l’art. 533 cod. proc. pen. e con la presunzione di innocenza.

Il fatto

La Corte d’appello di L’Aquila, in riforma della sentenza del Tribunale di Pescara resa in giudizio abbreviato, assolveva l’imputata dal reato contestato al capo A) perché non punibile ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. e rideterminava la pena per la restante imputazione di cui al capo B). L’imputata si trovava ristretta presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare speciale ex art. 47-quinquies l. n. 354 del 1975. I giudici di merito avevano ritenuto configurabile il delitto di evasione — per entrambi i capi — non essendo stato provato che l’allontanamento dall’abitazione si fosse protratto per un periodo inferiore alle dodici ore. Il difensore ricorreva per cassazione: la fattispecie punisce la condotta solo se l’allontanamento si sia protratto per più di dodici ore, ponendo il relativo onere probatorio a carico della pubblica accusa.

La motivazione

Il ricorso è fondato. In via preliminare la Corte ribadisce che è ammissibile l’impugnazione dell’imputato contro la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, anche senza dedurre profili di efficacia della pronuncia nel giudizio civile o amministrativo di danno, sussistendo l’interesse a rimuovere il pregiudizio derivante dall’iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale (Sez. 3, n. 36687 del 2019; Sez. 6, n. 20864 del 2025).

Nel merito, ai sensi dell’art. 47-sexies, commi 1 e 2, l. n. 354 del 1975, solo l’allontanamento ingiustificato protrattosi per oltre dodici ore dà luogo a sanzione penale ex art. 385 cod. pen.; quello protrattosi per un periodo inferiore comporta unicamente la proponibilità della revoca della misura alternativa (Sez. 6, n. 4394 del 2014). La protrazione oltre le dodici ore è dunque elemento costitutivo del reato, il cui accertamento spetta alla pubblica accusa: analogamente a quanto avviene per la fattispecie di cui all’art. 30, comma 4, l. n. 354 del 1975 — ove la durata dell’assenza oltre le dodici ore è pacificamente un presupposto di fatto che il dolo deve abbracciare — anche qui il requisito temporale è un presupposto la cui mancata prova rende il fatto punibile solo in via disciplinare, non penale. Attribuire alla difesa l’onere di dimostrare che l’allontanamento è durato meno di dodici ore significa invertire l’onere probatorio su un elemento costitutivo del reato, che non costituisce causa di non punibilità (in analogia con la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente, la cui prova grava sull’accusa: Sez. 6, n. 26738 del 2020).

L’interpretazione della Corte territoriale contrasta non solo con l’art. 47-sexies, commi 1 e 2, l. n. 354 del 1975, ma anche con i principi desumibili dall’art. 533 cod. proc. pen. e dal diritto sovranazionale: spetta alla pubblica accusa provare tutti gli elementi costitutivi del reato, e l’inversione dell’onere in tale ambito viola il diritto alla presunzione di innocenza (Corte EDU, Barberà, Messegué e Jabardo c. Spagna; Telfner c. Austria; Bosti c. Italia; John Murray c. Regno Unito), oltre che l’art. 48 CDFUE e l’art. 6 della direttiva 2016/343/UE (Corte di giustizia, 8 dicembre 2022, causa C-348/21). In mancanza di prova sul protrarsi dell’allontanamento oltre le dodici ore, per entrambe le contestazioni, la sentenza è annullata senza rinvio e l’imputata è assolta perché il fatto non sussiste.

Implicazioni pratiche

La decisione fissa con nettezza la ripartizione dell’onere probatorio nell’evasione dalla detenzione domiciliare speciale: la durata dell’allontanamento oltre le dodici ore è elemento costitutivo del reato, non causa di non punibilità, e va provata dall’accusa; l’allontanamento inferiore resta sul solo terreno disciplinare, con eventuale revoca del beneficio. Per la difesa il corollario è operativo: va contrastata ogni motivazione che tragga la sussistenza del reato dal mancato accertamento di una durata inferiore, poiché ciò rovescia sull’imputato una prova che compete al pubblico ministero e collide con la presunzione di innocenza. Utile, infine, il richiamo preliminare all’ammissibilità dell’impugnazione contro il proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., giustificata dall’interesse a evitare l’iscrizione nel casellario giudiziale.

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