Bancarotta distrattiva: gli “indici di fraudolenza” non salvano la deliberata sottrazione di beni, e nel gruppo serve un vantaggio compensativo concreto (Cass. pen. 4641/2026)

Corte di Cassazione, Sez. V penale, sentenza n. 4641 del 4 febbraio 2026 (udienza pubblica del 7 novembre 2025, R.G.N. 27525/2025) — Presidente Matilde Brancaccio, Relatore Michele Cuoco

Il principio di diritto

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva, il principio di offensività impone di verificare la concreta idoneità dell’atto a esporre a pericolo il patrimonio sociale, garanzia dei creditori, attraverso gli “indici di fraudolenza”. Tali indici — e il parametro della “zona di rischio penale” legato alla distanza temporale dal fallimento — presuppongono però l’equivocità del dato fattuale e divengono irrilevanti a fronte di una deliberata condotta di sottrazione priva di alternativa qualificazione. Nei gruppi societari, l’interesse idoneo a escludere la distrazione non deriva dalla mera appartenenza al gruppo, ma richiede uno specifico e concreto vantaggio compensativo per la società disponente, di valore almeno equivalente al sacrificio e ragionevolmente prevedibile in base a documentazione attendibile.

Il fatto

La Corte d’appello di Milano confermava la condanna del presidente del consiglio di amministrazione di una s.p.a. dichiarata fallita nel dicembre 2014, per bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta da reato societario. All’imputato si contestava di aver distratto 4,8 milioni di euro — erogati alla società a titolo di finanziamento — impiegandoli per acquistare certificati di deposito costituiti in pegno a garanzia di linee di credito di altre società a lui riconducibili, e di aver concorso a cagionare il dissesto omettendo in bilancio le informazioni sulla garanzia. L’imputato ricorreva per cassazione con quattro motivi.

La motivazione

Il ricorso è complessivamente infondato. Il primo motivo (inutilizzabilità di dichiarazioni de relato per mancata escussione del teste di riferimento) è indeducibile: non ne è dedotta la decisività, a fronte dell’autosufficienza del compendio documentale, e comunque l’eccezione, non riproposta in sede di conclusioni, si risolve in una rinuncia tacita all’assunzione della prova diretta. Il secondo motivo, sulla concreta offensività della condotta, muove da una premessa corretta — il pericolo concreto va accertato tramite gli indici di fraudolenza — ma è infondato: tali indici presuppongono l’equivocità del dato fattuale e sono irrilevanti di fronte a una deliberata sottrazione priva di alternativa qualificazione, come l’impiego del finanziamento a garanzia di debiti di società terze.

Né rileva la prospettata operazione infragruppo di risanamento: l’interesse che esclude la distrazione non deriva dalla mera appartenenza al gruppo, ma richiede un vantaggio compensativo specifico, concreto, di valore almeno equivalente e ragionevolmente prevedibile in base a idonea documentazione; nella specie l’unica società avvantaggiata era una società terza, mentre la fallita aveva sostenuto gli oneri finanziari senza godere della liquidità. Il terzo motivo (riqualificazione in bancarotta preferenziale) è manifestamente infondato, difettando un preesistente credito estinto: il pegno non fu costituito in pagamento di un debito. Il quarto (bancarotta da reato societario) è indeducibile e comunque infondato. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese.

Implicazioni pratiche

La pronuncia è utile per chi difende amministratori nei reati fallimentari. Gli “indici di fraudolenza” e la “zona di rischio penale” — spesso invocati per neutralizzare la contestazione distrattiva valorizzando la distanza temporale dal fallimento o il contesto economico — operano solo quando la condotta è astrattamente lecita e il dato fattuale è equivoco; non giovano di fronte a una sottrazione deliberata di risorse a beneficio di terzi. E la difesa fondata sui “vantaggi compensativi” di gruppo richiede allegazioni puntuali: non basta l’appartenenza a un gruppo, ma occorre dimostrare un vantaggio concreto ed equivalente per la società che dispone del proprio patrimonio, documentato in modo attendibile.

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