Inammissibile l’eccezione di incompetenza territoriale non reiterata in abbreviato (Cass. pen. Sez. II n. 25780 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio abbreviato di appello è inammissibile l’eccezione di incompetenza per territorio proposta con l’impugnazione della sentenza di primo grado, qualora sia stata sollevata nel corso dell’udienza preliminare e non ripresentata, dopo il rigetto, nel successivo giudizio abbreviato instaurato nella stessa udienza. L’effetto preclusivo e assorbente opera anche quando il ricorrente non si confronti con la relativa statuizione, rendendo il motivo aspecifico e, quindi, inammissibile. Alla declaratoria consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
La Corte di appello di Genova, con sentenza del 17 dicembre 2025, in parziale riforma della pronuncia emessa con rito abbreviato dal Gup del Tribunale di Savona il 4 luglio 2024, aveva confermato il giudizio di responsabilità dell’imputato per i delitti di riciclaggio, impiego di danaro di provenienza illecita e bancarotta fraudolenta e documentale, riconoscendo l’attenuante del quarto comma dell’art. 648-bis cod. pen. in relazione a uno dei capi e riducendo la pena; aveva inoltre revocato la confisca di un immobile.
Avverso la sentenza di appello l’imputato propone ricorso per cassazione con un unico motivo, eccependo la nullità della pronuncia per violazione delle norme sulla competenza territoriale in riferimento ai reati di riciclaggio e bancarotta, nonché sulla competenza per connessione, con attribuzione della competenza al Tribunale di Ivrea, dinanzi al quale si era celebrato il processo ai principali responsabili dei reati fallimentari.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità del motivo. Il ricorrente, secondo la Corte, reitera quanto già eccepito in appello, sostenendo l’incompetenza del Tribunale di Savona sul presupposto che per alcuni reati fosse competente il Tribunale di Ivrea, che aveva compiuto i primi atti di indagine ed emesso il decreto di sequestro preventivo, e nel cui territorio si sarebbe consumato il reato presupposto di truffa, con realizzazione dell’effetto dissimulatorio coincidente con la consumazione del riciclaggio.
La Corte di merito aveva però rilevato l’inammissibilità dell’eccezione, perché proposta in sede di udienza preliminare e non reiterata nel successivo giudizio. Nel giudizio abbreviato di appello, osserva il Collegio, è inammissibile l’eccezione di incompetenza per territorio proposta con l’impugnazione della sentenza di primo grado, qualora sollevata nel corso dell’udienza preliminare e non ripresentata, a seguito del rigetto, nel successivo giudizio abbreviato instaurato nel corso della stessa udienza preliminare. A sostegno richiama Sez. 4 n. 25646 del 28 maggio 2025 e Sez. 3 n. 11054 del 02/02/2017.
Dalla sentenza di primo grado risulta, in particolare, che l’eccezione non è stata ripresentata nel corso del giudizio abbreviato, essendo estranea alle conclusioni della difesa e alla decisione del Gup. Su tale effetto preclusivo e assorbente, e sulla conseguente inammissibilità dell’eccezione, la difesa non si confronta, rendendo così il motivo aspecifico.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
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Nota della Redazione
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