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Messa alla prova e attenuanti generiche: natura discrezionale e onere motivazionale (Cass. pen. n. 10903 del 2026)

Principi di diritto (Massima)
La messa alla prova di cui all’art. 168-bis cod. pen. ha natura discrezionale e non costituisce un diritto automatico dell’imputato: il giudice può rigettarla sulla base di una prognosi negativa di astensione futura dal reato, fondata anche soltanto sulla presenza di precedenti penali specifici e reiterati, senza dover acquisire il programma di trattamento dell’UEPE quando lo ritenga inutile. In tema di attenuanti generiche, la loro concessione non impone l’esame di tutti i parametri dell’art. 133 cod. pen., essendo sufficiente che il giudice valorizzi l’elemento ritenuto preponderante e idoneo a giustificare il diniego. Il mancato rilievo della condotta positiva successiva al reato è sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti della manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Arezzo per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada. La Corte di Appello di Firenze aveva parzialmente riformato la pronuncia, rigettando la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova e negando le circostanze attenuanti generiche. Avverso tale decisione, la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sotto entrambi i profili.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi manifestamente infondati e privi della necessaria specificità, in quanto riproduttivi di censure già vagliate dal giudice di merito e non accompagnati da una critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, secondo i principi di cui alle Sezioni Unite Galtelli e alla giurisprudenza ivi richiamata.

Nel merito, la Corte ha precisato che la messa alla prova è istituto a natura discrezionale, subordinato a una valutazione complessiva della personalità e della storia del soggetto. La presenza di precedenti penali, pur non precludendo automaticamente l’accesso al beneficio, può legittimamente fondare una prognosi negativa, come nel caso di plurimi precedenti specifici e reiterati, che rendono inutile l’elaborazione del programma di trattamento. In tali circostanze, il giudice non è tenuto ad acquisire la relazione dell’UEPE prima di rigettare l’istanza.

Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha ricordato che la loro concessione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e che è sufficiente la valorizzazione di un solo elemento preponderante, quale la gravità del fatto o la presenza di precedenti, per giustificarne il diniego. Il rilievo della condotta positiva successiva al reato, pur dovuto anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2011, può essere escluso con motivazione fondata su altre, preponderanti ragioni, non sindacabile in legittimità se non per manifesta illogicità.

Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, come richiesto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 168-bis c.p.

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