Divieto di terzo mandato consecutivo: nozione oggettiva e irrilevanza delle dimissioni volontarie (Cass. civ. Sez. Un. n. 9751 del 11.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di elezione dei componenti dei Consigli degli Ordini forensi, ai fini dell’applicazione del divieto di terzo mandato consecutivo di cui all’art. 3, comma 3, legge n. 113/2017, il mandato va inteso in senso oggettivo, parametrandolo alla durata legale della consiliatura. Sono pertanto irrilevanti le dimissioni volontarie presentate dal consigliere, quali che siano le ragioni sottese alla scelta, non essendo idonee a elidere il fatto che lo stesso abbia ricevuto il mandato per l’intera consiliatura. Un mandato di durata inferiore ai due anni, ai sensi dell’art. 3, comma 4, legge n. 113/2017, non solo non si conteggia ai fini del divieto, ma è altresì inidoneo a determinare una cesura della consecutività tra i mandati precedente e successivo.

Il Fatto

La vicenda trae origine dall’esclusione di un’avvocatessa dalla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma per il quadriennio 2023/2026, disposta per ritenuta operatività del divieto di terzo mandato consecutivo. Adita in via cautelare, la Commissione elettorale aveva disposto la riammissione della candidata, successivamente confermata dal Consiglio Nazionale Forense con sentenza n. 83/2023, che aveva accolto il reclamo avverso il provvedimento di incandidabilità.

Il C.N.F. aveva ritenuto che le dimissioni rassegnate dalla candidata nel 2013, per optare per un incarico incompatibile, costituissero un’ipotesi di interruzione della consecutività, consentendole di ricandidarsi. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione due avvocati, già candidati alle medesime elezioni, deducendo la violazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8566/2021.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite, nel dare continuità alla lettura in chiave oggettiva della nozione di mandato, ribadiscono che la ratio del divieto di terzo mandato consecutivo è quella di assicurare la più ampia partecipazione degli iscritti all’esercizio delle funzioni di governo degli Ordini, favorendone l’avvicendamento. Ne consegue l’irrilevanza delle dimissioni volontarie presentate dal consigliere, poiché il mandato conferito va parametrato alla durata oggettiva della consiliatura, a prescindere dalla sua minor durata soggettiva. Tale principio vale anche nel caso in cui le dimissioni siano motivate dall’opzione per un altro incarico istituzionale incompatibile: la scelta dell’interessato di optare per un diverso incarico, anziché rinunciare a quest’ultimo per mantenere quello in seno all’Ordine, non elide l’avvenuto espletamento del mandato.

Quanto alla disposizione dell’art. 3, comma 4, legge n. 113/2017, la Corte chiarisce che l’irrilevanza di un mandato infrabiennale non può operare soltanto ai fini del conteggio dei mandati consecutivi, ma deve necessariamente valere anche per escluderne la rilevanza interruttiva. La valutazione normativa di inidoneità di un periodo infrabiennale a determinare un condizionamento del corpo elettorale comporta, specularmente, l’affermazione della sua inidoneità a costituire una cesura della consecutività. La mancata partecipazione a una consiliatura infrabiennale non interrompe, quindi, il computo dei mandati.

Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha ritenuto che l’intero periodo della consiliatura 2012/2013 – prorogata sino al 2017 – dovesse essere conteggiato, nonostante le dimissioni dell’interessata, non essendo queste necessitate. Ha altresì escluso la rilevanza del “fermo” conseguente alla mancata partecipazione alla consiliatura ‘breve’ 2017/2018, trattandosi di mandato infrabiennale inidoneo a interrompere la consecutività. Il mandato 2019/2022, espletato per intero, va quindi considerato come secondo mandato consecutivo, con conseguente operatività del divieto di ricandidatura per la tornata successiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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