Estinzione del giudizio di cassazione per mancata richiesta di decisione dopo la proposta ex art. 380-bis c.p.c. (Cass. civ. Sez. 3 n. 05448 del 2024)

Principi di diritto (Massima)
La mancata richiesta di decisione da parte del ricorrente nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., comporta che il ricorso si intende rinunciato. Consegue la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente.

Il Fatto

La parte ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma. La parte controricorrente resisteva con controricorso, mentre il terzo intimato non svolgeva attività difensiva in sede di legittimità.

La Motivazione della Corte

Il collegio rilevava che, una volta formulata la proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e comunicata alle parti, era decorso infruttuosamente il termine di quaranta giorni senza che la parte ricorrente avesse chiesto la decisione del ricorso.

La Corte ha ritenuto applicabile la disciplina di cui all’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., secondo cui il ricorso deve intendersi rinunciato. Tale rinuncia comporta l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

In applicazione dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., la Corte ha provveduto sulle spese del giudizio di legittimità, condannando la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidate come in dispositivo. Non vi era luogo a provvedere per le spese nei confronti della parte che non aveva svolto attività difensiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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