La russian roulette clause nei patti parasociali è valida e non richiede un prezzo equo (Cass. civ. Sez. I n. 22375 del 25.07.2023)
Principi di diritto (Massima)
La c.d. russian roulette clause contenuta in un patto parasociale è valida e meritevole di tutela, in quanto finalizzata a superare situazioni di stallo societario attraverso la riallocazione delle partecipazioni. La validità della clausola non presuppone l’esistenza di un meccanismo di equa valorizzazione della partecipazione del socio uscente: l’effetto espropriativo che fonda il principio di cui agli artt. 2437-ter e 2437-sexies cod. civ. è infatti incompatibile con la facoltà di scelta riconosciuta all’oblato, che può acquistare la partecipazione dell’offerente o vendere la propria al medesimo prezzo. La determinazione unilaterale del prezzo non è rimessa al mero arbitrio, essendo riequilibrata dalla possibilità dell’oblato di ribaltare l’iniziativa. L’eventuale abuso nell’azionamento della clausola è questione che attiene alla fase funzionale e non alla validità genetica della pattuizione.
Il Fatto
Una società veicolo, partecipata pariteticamente da due soci, era stata costituita per la gestione di un ingente patrimonio immobiliare. Il socio uscente aveva alienato la propria partecipazione alla società ricorrente e le parti avevano stipulato un patto parasociale contenente una clausola antistallo del tipo “russian roulette”, volta a regolare l’uscita di uno dei due partner in caso di stallo decisionale. A fronte dell’attivazione della clausola da parte del socio finanziario, l’altro socio e le sue controllanti avevano convenuto in giudizio la controparte, chiedendo la declaratoria di nullità della clausola e il risarcimento dei danni.
I giudici di merito avevano rigettato le domande, ritenendo la clausola valida e simmetrica, nonché esclusa ogni condotta abusiva nell’esercizio delle prerogative da essa derivanti. La società soccombente e le sue controllanti avevano quindi proposto ricorso per cassazione, articolato su quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha escluso che la clausola configuri una fattispecie di condizione meramente potestativa, ai sensi dell’art. 1355 cod. civ. Il rischio, per il socio che attiva il meccanismo, di essere costretto ad acquistare la partecipazione dell’oblato allo stesso prezzo offerto costituisce una barriera intrinseca al dispiegarsi del mero arbitrio, in quanto la prima mossa è bilanciata dal potere di scelta della controparte. Il prezzo non è quindi frutto di una decisione unilaterale, ma di un meccanismo che obbliga il dichiarante a considerazioni di natura oggettiva.
La Corte ha altresì escluso che la clausola violi il divieto di patto leonino di cui all’art. 2265 cod. civ., trattandosi di un meccanismo eventuale e strutturalmente bilanciato, che non esclude in via totale e costante un socio dalla partecipazione agli utili o alle perdite. Il funzionamento della clausola, che si attiva solo al verificarsi di uno stallo, non è immediato e può ritorcersi contro lo stesso socio che vi abbia fatto ricorso.
Quanto al principio di equa valorizzazione della partecipazione, la Corte ha affermato che lo stesso non può trovare applicazione alla russian roulette clause contenuta in un patto parasociale. Al contrario della clausola di drag along, la clausola antistallo non realizza un effetto espropriativo del valore differenziale, in quanto l’oblato non è in una posizione di soggezione pura ma conserva una facoltà di scelta. La diversità di funzione tra le due clausole rende pertanto non estensibile analogicamente il principio di cui agli artt. 2437-ter e 2437-sexies cod. civ.
In ordine all’asserito abuso del diritto nell’esercizio della clausola, la Corte ha ritenuto la censura inammissibile, avendo i giudici di merito radicalmente escluso in fatto la sussistenza di una condotta abusiva. Parimenti inammissibile è stata ritenuta la doglianza relativa al diniego di CTU, trattandosi di facoltà discrezionale del giudice di merito, tanto più che le ricorrenti disponevano dei dati necessari per la valutazione della congruità del prezzo.
Nota della Redazione
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