Giudicato interno implicito sull’inopponibilità del titolo esecutivo comunitario (Cass. civ. Sez. 1 n. 9443 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora un’eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda chiaramente la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte della parte rimasta vittoriosa quanto all’esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione. Il giudicato interno implicito formatosi sulla questione pregiudiziale dell’inopponibilità del titolo esecutivo è preclusivo anche del rilievo officioso del giudice. La critica al ragionamento presuntivo del giudice di merito è inammissibile quando si concreta nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa, trattandosi di diverso apprezzamento della quaestio facti, riservato al giudice di merito.
Il Fatto
La società ricorrente proponeva opposizione al precetto con cui l’Unione Europea le aveva intimato il pagamento di una somma in virtù di una decisione della Commissione Europea relativa al recupero di una sovvenzione concessa a un consorzio di imprese. L’opposizione si fondava sulla circostanza che il titolo esecutivo si era formato nei soli confronti del consorzio e non era stato notificato all’opponente, sull’estraneità della società dalla compagine consortile e sulla mancata spendita del nome, escludendo l’operatività dell’art. 2615, secondo comma, cod. civ.. Il Tribunale accoglieva l’opposizione, ma la Corte d’appello, in riforma, la respingeva, ritenendo la società parte del consorzio e responsabile per le obbligazioni assunte nell’interesse dei consorziati.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, esaminando congiuntamente i motivi. I primi tre motivi, concernenti l’eccezione di inopponibilità del titolo esecutivo, sono stati ritenuti inammissibili per la formazione di un giudicato interno implicito. La questione dell’inidoneità del titolo, respinta dal giudice di primo grado, non era stata devoluta al giudice d’appello tramite impugnazione incidentale, vertendo l’appello esclusivamente sulla natura di consorziata dell’opponente e sull’estensione della responsabilità. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 11799 del 2017, secondo cui la devoluzione al giudice d’appello di un’eccezione respinta in primo grado esige la proposizione del gravame incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione. Tale giudicato interno risulta preclusivo anche del rilievo officioso.
Quanto ai motivi quarto, quinto e sesto, relativi alla violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., la Corte ha rilevato l’inammissibilità per genericità delle censure. La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. richiede la denuncia che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, mentre la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. presuppone l’allegazione di una valutazione contraria al prudente apprezzamento. La Corte ha precisato che l’errore nella considerazione della gravità, precisione e concordanza delle presunzioni è censurabile solo in caso di macroscopica erronea individuazione della regola inferenziale, con maggior rigore nelle controversie in materia di regolazione del mercato, citando Cass. n. 10240 del 2025 e Sezioni Unite n. 1785 del 2018.
La ricorrente contestava la concludenza della delibera di ammissione al consorzio e del mero svolgimento di prestazioni di servizi in suo favore, omettendo di confrontarsi con gli altri elementi presuntivi valorizzati dalla Corte d’appello, quali la domanda di ammissione e la coincidenza tra i servizi fatturati e l’oggetto sociale del consorzio. La Corte ha ritenuto che il ragionamento presuntivo non fosse stato specificamente aggredito, risolvendosi la doglianza in una mera prospettazione di inferenza probabilistica diversa, non sindacabile in sede di legittimità. Parimenti, l’accertamento dell’assunzione delle obbligazioni nell’interesse dei consorziati, fondato su elementi quali l’esiguità del capitale sociale e la funzione di mera intermediazione del consorzio, è stato considerato riservato al giudice di merito.
L’ultimo motivo è stato infine dichiarato inammissibile per la sussistenza di un’autonoma ratio decidendi non impugnata, con conseguente definitività della motivazione e impossibilità delle questioni prospettate a condurre all’annullamento della sentenza, citando Cass. n. 17182 del 2020. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.