Il socio illimitatamente responsabile, garante con pegno per debiti sociali, ha diritto di regresso verso la società (Cass. civ. Sez. III n. 7184 del 04.03.2022)

Principi di diritto (Massima)
Il socio illimitatamente responsabile di una società di persone, che abbia concesso una garanzia reale (nella specie, pegno) per le obbligazioni sociali, pur essendo tale garanzia idonea a coprire verso il terzo creditore un debito che sul piano oggettivo è riferibile anche al socio, ed aggiungendosi essa alla garanzia patrimoniale generica cui il socio è tenuto per legge, ha diritto di regresso verso la società o gli altri soci dopo l’escussione della garanzia, secondo gli artt. 1298 e 1299 c.c. Il regresso non potrà riguardare la quota della passività che, secondo la disciplina dell’art. 2263 c.c., è proporzionale al valore del conferimento del socio che ha pagato. Il principio si applica anche al socio uscito che, ai sensi dell’art. 2290 c.c., sia rimasto illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali pregresse.

Il Fatto

Il socio accomandatario di una società in accomandita semplice, dopo aver ceduto la propria quota sociale, veniva escusso dalla banca creditrice in forza di un pegno costituito a garanzia di linee di credito concesse alla società. Il socio, dopo aver subito la realizzazione del pegno, conveniva in giudizio la società e l’altro socio per ottenere la restituzione di quanto pagato. I giudici di merito rigettavano la domanda, negando che fosse configurabile un diritto di regresso del socio illimitatamente responsabile verso la società, qualificando i debiti sociali come debiti propri del socio.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione affronta la questione se il socio illimitatamente responsabile di una società di persone, datore di garanzia reale (pegno) per la copertura dei debiti sociali, abbia azione di regresso verso la società. Accogliendo il primo motivo di ricorso, la Corte dichiara di voler abbandonare il risalente orientamento, espresso da Cass. n. 12310/1999, che negava tale azione, ritenendo il socio obbligato per un “debito proprio”.

La Corte osserva che la situazione del socio illimitatamente responsabile è indicata dalla legge stessa come situazione diversa da quella della società e degli altri soci. Quando il socio paga, estingue un debito che, sul piano oggettivo, è il medesimo della società e degli altri soci illimitatamente responsabili, pur essendo soggettivamente riferibile a soggetti distinti. Questa attitudine del pagamento ad estinguere situazioni giuridiche soggettivamente distinte giustifica la configurabilità dell’azione di regresso secondo la disciplina generale delle obbligazioni solidali di cui all’art. 1299 c.c., alla quale è riconducibile l’obbligazione del socio illimitatamente responsabile nonostante il beneficium excussionis.

La Corte chiarisce che, ai sensi dell’art. 1298 c.c., poiché il debito pagato è in via diretta della società, il regresso del socio che ha pagato riguarderà l’intero importo pagato, ma non potrà pretendere la quota della passività proporzionale al valore del suo conferimento. Il regresso è ammissibile, invece, pro quota verso gli altri soci illimitatamente responsabili, secondo il criterio dell’art. 2263 c.c..

Il medesimo principio vale nell’ipotesi in cui il socio sia uscito dalla società ma sia rimasto illimitatamente responsabile ai sensi dell’art. 2290 c.c. per le obbligazioni sociali pregresse. In tal caso, il regresso verso la società è ammissibile nei medesimi termini, salvo per la quota che sarebbe stata di sua pertinenza se fosse rimasto socio, a meno che la sua perdurante responsabilità non sia stata diversamente regolata in sede di uscita dalla società. La Corte richiama, a conferma, i principi espressi da Cass. n. 26012 del 2007 e da Cass. n. 7139 del 2018, secondo cui la garanzia prestata dal socio a favore della società è riconducibile fra le garanzie per obbligazione altrui ex art. 1936 c.c., in ragione dell’autonomia patrimoniale della società di persone. La corte cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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