Travisamento della prova e compensatio lucri cum damno rilevabile d’ufficio (Cass. civ. Sez. II n. 25638 del 21.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di travisamento della prova, il vizio è censurabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 115 c.p.c., soltanto quando l’errore del giudice di merito cada sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova e non sulla sua valutazione, con conseguente impossibilità logica di ricavare dagli elementi acquisiti i contenuti informativi che il giudice ha ritenuto di trarne. La compensatio lucri cum damno costituisce eccezione in senso lato, che non integra deduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma mera difesa sull’esatta entità globale del pregiudizio patito, ed è pertanto rilevabile d’ufficio dal giudice, il quale può fare riferimento, per il principio dell’acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio. La conformità della decisione alla proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. integra una valutazione legale tipica dei presupposti della condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

Il Fatto

La società committente conveniva in giudizio il progettista e direttore dei lavori generali per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dai difetti di coibentazione della copertura di un capannone prefabbricato, deducendo la responsabilità per vizi dell’opera ai sensi dell’art. 1669 c.c. e, in via alternativa, per inadempimento contrattuale. Il convenuto chiamava in causa l’impresa fornitrice e assemblarrice del prefabbricato e la propria compagnia assicuratrice, chiedendo la manleva.

Il Tribunale accoglieva la domanda e regolava il regresso nei rapporti interni; la Corte d’appello, in applicazione del principio della ragione più liquida, accoglieva il motivo dell’appello incidentale in punto di compensatio lucri cum damno, rilevando che il costo di eliminazione dei vizi era già stato coperto da un finanziamento a fondo perduto erogato dal Fondo europeo per la pesca e utilizzato proprio per la nuova coibentazione della copertura. La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il travisamento della prova.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta l’unico motivo, incentrato sulla pretesa violazione dell’art. 115 c.p.c. per errore di percezione della Corte territoriale sul contenuto oggettivo di un documento prodotto dall’attuale resistente. La ricorrente sostiene che la sentenza di appello si fonderebbe su informazioni probatorie inesistenti nel processo, non contenute nel documento richiamato.

Il motivo è infondato. La Corte richiama il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 5792 del 05.03.2024, secondo cui il travisamento del contenuto oggettivo della prova, che ricorre in caso di svista sul fatto probatorio in sé e non di verifica logica della sua riconducibilità al fatto probatorio, trova il rimedio nella revocazione per errore di fatto quando ne sussistono i presupposti; se invece il fatto probatorio ha costituito un punto controverso su cui la sentenza ha pronunciato, il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4 o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale.

Il travisamento censurabile postula che l’errore cada non sulla valutazione della prova, ma sulla ricognizione del suo contenuto oggettivo, con impossibilità logica di ricavare dagli elementi acquisiti i contenuti informativi tratti dal giudice di merito. Nel caso concreto la Corte rileva che ci si trova al di fuori di tale svista e nell’ambito della complessiva valutazione delle risultanze probatorie: la doglianza esprime un mero dissenso rispetto alle valutazioni del giudice di merito.

La Corte conferma inoltre il principio consolidato sulla compensatio lucri cum damno come eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio, richiamando Sez. 6-3 n. 20111 del 24.09.2014, Sez. 3 ord. n. 24177 del 30.10.2020, Sez. 3 n. 26757 del 24.11.2020 e Sez. 1 ord. n. 23588 del 28.07.2022. La Corte territoriale ha correttamente ritenuto che la percezione del finanziamento fosse ammessa dalla stessa società, che contestava solo la destinazione, e che l’avvenuto rifacimento del tetto fosse accertato dal c.t.u.

La ricorrente, inoltre, ha omesso di riprodurre i passaggi significativi dei documenti su cui fonda la censura, violando il principio di specificità. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese. Essendo la decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte applica l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come modificato dall’art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 149/2022: condanna la ricorrente a un’ulteriore somma pari alle spese e a euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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