Sequestro di smartphone: no acquisizione esplorativa, il Riesame può limitarlo alla sola app rilevante (Cass. pen. 5014/2026)
Corte di Cassazione, Sez. I penale, sentenza n. 5014 del 2026 (cam. cons. 14 gennaio 2026; R.G.N. 34404/2025) — Presidente Monica Boni, Relatore Anna Maria Gavoni.
Il principio di diritto
Il decreto di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici deve recare una motivazione adeguata sulla proporzionalità tra le finalità probatorie perseguite e il sacrificio imposto al titolare dei dati, tanto nella fase genetica quanto in quella esecutiva; il sequestro non può assumere valenza meramente esplorativa, non essendo un mezzo di ricerca della notizia di reato, ma solo della sua conferma. Il Tribunale del Riesame può integrare la motivazione del provvedimento e, riscontrata la carenza motivazionale, limitarne gli effetti alla sola parte eccedente le legittime finalità di accertamento.
Il fatto
A seguito di un atto intimidatorio, il pubblico ministero disponeva una perquisizione finalizzata al rinvenimento dei dispositivi in uso al presunto destinatario delle minacce, con conseguente sequestro di quattro telefoni. La difesa eccepiva la nullità del provvedimento ex art. 253 cod. proc. pen. e, in via subordinata, chiedeva di limitare l’oggetto dell’accertamento al contenuto di una determinata applicazione. Il Tribunale del Riesame di L’Aquila accoglieva la richiesta subordinata, limitando gli effetti del sequestro all’acquisizione dei messaggi della sola app presente sui dispositivi e disponendo la restituzione del rimanente materiale. L’interessato ricorreva per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 257 e 324, in relazione all’art. 253 cod. proc. pen., e dell’art. 253: il decreto era privo di una motivazione minima sulle ragioni del mezzo di ricerca della prova, e il Tribunale non avrebbe potuto sostituirsi al pubblico ministero individuando autonomamente le finalità del sequestro.
La motivazione
Il ricorso è infondato. Va premesso che, secondo consolidato orientamento, il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge, nozione comprensiva dei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza (Sez. U., n. 25932 del 2008, Ivanov). Il decreto di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi deve contenere una motivazione che consenta di valutare il rapporto di proporzione tra le finalità probatorie e il sacrificio imposto con la privazione della disponibilità esclusiva dei dati personali: il sequestro non può avere valenza esplorativa, non essendo mezzo di ricerca della notizia di reato ma solo della sua conferma; e la stessa Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto contraria al principio di proporzionalità e all’art. 8 CEDU l’acquisizione massiccia e indiscriminata di dati.
Ciò posto, il Tribunale del Riesame può integrare la motivazione del provvedimento di sequestro, essendo chiamato a verificare l’astratta configurabilità del reato per cui si procede e l’idoneità degli elementi a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini (Sez. 3, n. 3465 del 2019, Pirlo). Nella specie ne ha fatto buon governo: a fronte della mancanza, nel decreto, di una dettagliata motivazione sulle ragioni che rendevano necessario acquisire tutti i dispositivi, ha limitato l’efficacia del sequestro all’acquisizione dei messaggi della sola applicazione, funzionale all’imprescindibile finalità di individuare gli autori delle minacce ed eventuali altri soggetti coinvolti, restituendo il resto. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese.
Implicazioni pratiche
La pronuncia rafforza lo statuto del sequestro digitale: motivazione sulla proporzionalità, perimetrazione dei dati di interesse e divieto di acquisizioni esplorative sono presidi della privacy informatica del titolare, in linea con la giurisprudenza convenzionale. Al tempo stesso chiarisce il ruolo del Riesame, che non è vincolato all’alternativa “tutto o niente”: può integrare la motivazione carente e ritagliare il sequestro sulla parte davvero funzionale alle indagini. Per la difesa, la limitazione del vincolo — anziché la sua caducazione integrale — è un esito legittimo, sicché conviene puntare alla perimetrazione dei dati piuttosto che alla sola nullità. Per l’accusa, il decreto va motivato ex ante sui criteri di selezione del materiale, sulla scansione temporale dei dati e sui tempi della selezione, con restituzione di ciò che non rileva.
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