Regolamento di competenza inammissibile se l’ordinanza non è decisoria sulla competenza (Corte di Cassazione n. 13888 del 20.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per regolamento di competenza (artt. 42 e 43 cod. proc. civ.) avverso l’ordinanza con cui il giudice, disattendendo l’eccezione di incompetenza, affermi la propria competenza senza rimettere la causa in decisione ai sensi degli artt. 189 e 275 cod. proc. civ. e senza invitare le parti a precisare le conclusioni, disponendo la prosecuzione del giudizio innanzi a sé. Tale ordinanza non ha natura di decisione affermativa sulla competenza, salvo che il giudice non manifesti, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, la natura decisoria della propria pronuncia, spogliandosi in via definitiva della questione.

Il Fatto

La società conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Udine il fratello, chiedendo l’accertamento della simulazione relativa di donazioni, perlopiù costituite da partecipazioni sociali, la conseguente violazione della quota di legittima e la riduzione delle donazioni o, in subordine, la divisione del patrimonio ereditario con obbligo di collazione e, in ulteriore subordine, l’accertamento della nullità per difetto di forma delle donazioni dissimulate.

Il Tribunale di Udine, con ordinanza del 26 luglio 2023, rigettava l’eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto, il quale riteneva sussistere la competenza delle sezioni specializzate del tribunale in materia di impresa. Avverso tale provvedimento il convenuto proponeva regolamento di competenza, deducendo la violazione dell’art. 3, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 168 del 2003.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, richiamando il principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 20449 del 2014, secondo cui, anche dopo il mutamento della forma della decisione sulla competenza per effetto dell’art. 45 della legge n. 69 del 2009, la decisione affermativa della competenza presuppone sempre la rimessione in decisione della causa ai sensi degli artt. 189 e 275 cod. proc. civ., preceduta dall’invito a precisare le conclusioni.

Ne discende che l’ordinanza con cui il giudice esterni un convincimento sulla competenza, senza aver provveduto a tali adempimenti, e dia provvedimenti sulla prosecuzione del giudizio, non ha natura di decisione affermativa sulla competenza impugnabile ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ. Il regolamento di competenza, pertanto, non è esperibile, salvo che il giudice non manifesti, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità, la natura decisoria della pronuncia, evenienza che ricorre quando risulti che egli, nell’esprimersi sulla questione, ha inteso fare luogo a una valutazione non più discutibile ai sensi degli artt. 187, comma 3, e 177, comma 1, cod. proc. civ.

Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che il Tribunale di Udine aveva dichiarato l’incompetenza “a scioglimento della riserva”, sulla base di una valutazione di opportunità di prospettare alle parti l’insussistenza della dedotta incompetenza, senza dichiarare come definitivo il rigetto dell’eccezione, disponendo la prosecuzione del processo con la concessione dei termini ex art. 183 cod. proc. civ. Il provvedimento chiariva, inoltre, che la pronuncia era adottata “quantomeno allo stato”, escludendo così il carattere decisorio della decisione e la definitiva sottrazione della questione al giudice.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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