Art. 653 c.c. Legato di cosa genericamente determinata

È valido il legato di cosa determinata solo nel genere, anche se nessuna del genere ve n’era nel patrimonio del testatore al tempo del testamento e nessuna se ne trova al tempo della morte.

Funzione della norma

L’art. 653 c.c. regola il legato di cosa genericamente determinata e ne afferma la validità anche quando nell’asse non vi siano beni appartenenti al genere indicato, con la conseguenza che il lascito non fallisce per la sola assenza del bene nel patrimonio del testatore, salvo che dalla volontà del testatore risulti una diversa limitazione della disposizione.

Il legato di somma di denaro come ipotesi tipica

Di regola il genere coincide con una categoria di beni fungibili, e il legato di somma di denaro ne costituisce l’ipotesi tipica.

«Il legato di somma di denaro è considerato, ai sensi dell’art. 653 c.c., un legato di cosa di genere, con la conseguenza che l’onerato ne risponde con i suoi beni, essendo indifferente a tali fini l’eventuale incapienza del patrimonio ereditato (App. Palermo 1126/2017). La disposizione testamentaria con cui il testatore abbia lasciato al legatario le somme risultanti a credito su un conto corrente bancario al momento della sua morte è un legato di specie; per converso, il legato di somme di denaro, senza indicazione di un conto specifico, va qualificato legato di genere, con conseguente applicazione dell’art. 653 c.c. (Cass. 15661/2020).» (Trib. Forlì 37/2024)

«Con riferimento al legato di somme di denaro, occorre distinguere tra l’ipotesi in cui il lascito abbia riguardato somme risultanti a credito su uno specifico conto corrente bancario al momento della morte del testatore e quella in cui non vi sia stato alcun richiamo a un preciso conto corrente: solo nel primo caso la disposizione ha natura non di legato di genere, ma di specie, essendo chiara l’intenzione del de cuius di attribuire il diritto di esigere il capitale e gli interessi presenti in conto in un certo momento (Cass. 15661/2020; Cass. 14358/2013); non nel secondo, nel quale il legato è di genere, avendo ad oggetto un bene appartenente a un genus successivamente individuabile. In quest’ultimo caso il legato non produce effetti reali, ma è regolato dalle norme sul rapporto obbligatorio, e non è inefficace solo perché il bene, al momento della redazione della scheda o del decesso, non si trova nel patrimonio del de cuius, stante il principio genus nunquam perit, rilevando tale evenienza soltanto se il testatore abbia inteso riferirsi a beni effettivamente presenti nel suo patrimonio.» (Cass. 32593/2025)

Altri beni fungibili

Per i beni fungibili diversi dal denaro il ragionamento non cambia: se il testatore lascia una quantità di merci, prodotti agricoli o altri beni reperibili sul mercato senza individuare una cosa determinata, la disposizione resta di genere e l’onerato deve procurare cose corrispondenti, in applicazione della medesima struttura riconosciuta al legato di genere.

Il rapporto con il legato di specie

Nel legato di specie la cosa è già determinata e la sua presenza o assenza nell’asse assume rilievo immediato; nel legato di genere, invece, l’oggetto è una categoria di beni, e l’assenza nel patrimonio di uno specifico esemplare o anche dell’intero genere non elimina di per sé il lascito. Nel primo caso prevale la dimensione reale della res individuata, nel secondo la pretesa creditoria del legatario verso l’onerato.

Errori frequenti

  • Ritenere inefficace il legato di genere per la sola assenza del bene nel patrimonio del testatore. Il legato di genere resta valido ed efficace anche se nessun bene del genere indicato era presente nell’asse, in applicazione del principio genus nunquam perit.
  • Qualificare come legato di genere ogni legato di somma di denaro. Se il lascito fa riferimento a somme risultanti su uno specifico conto corrente, si tratta di legato di specie, non di genere.
  • Ritenere che l’incapienza del patrimonio ereditato escluda la responsabilità dell’onerato nel legato di genere. L’onerato risponde con i propri beni, indipendentemente dall’incapienza del patrimonio ereditato.

Cosa fare

Va verificato se il legato di somma di denaro faccia riferimento a uno specifico conto corrente o rapporto bancario, per qualificarlo correttamente come legato di specie o di genere.

Va accertata, per i legati di genere aventi ad oggetto beni diversi dal denaro, l’effettiva individuazione del genere di riferimento, indipendentemente dalla presenza di esemplari di quel genere nel patrimonio ereditario.

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