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Trasferimenti in esecuzione della separazione e azione revocatoria ordinaria (Cass. civ. n. 6395 del 03.03.2023)

Principi di diritto (Massima)
L’atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, trasferisca all’altro il diritto di proprietà (ovvero costituisca diritti reali minori) su un immobile è suscettibile di azione revocatoria ordinaria, non trovando tale azione ostacolo né nell’avvenuta omologazione dell’accordo suddetto – cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione – né nella circostanza che l’atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell’obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell’obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti. Ai fini dell’applicazione della differenziata disciplina di cui all’art. 2901 cod. civ., la qualificazione dell’atto come oneroso o gratuito discende dalla verifica, in concreto, se lo stesso si inserisca, o meno, nell’ambito di una più ampia sistemazione “solutorio-compensativa” di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale.

Il Fatto

In sede di separazione personale, i coniugi avevano regolato le rispettive pretese patrimoniali prevedendo il reciproco trasferimento di beni immobili ai figli, con riserva di usufrutto a favore di ciascun genitore, oltre a conguagli in denaro. Nelle more tra il deposito del ricorso e la sua omologazione, le parti avevano dato esecuzione agli impegni assunti stipulando due atti notarili denominati “donazioni”. Successivamente, i beni erano stati conferiti in un fondo patrimoniale.

Dichiarato il fallimento della società di cui uno dei coniugi era socio accomandatario, il curatore aveva proposto domanda di revocatoria – o, in subordine, di simulazione – sia dei due atti di trasferimento sia dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo gli atti posteriori al sorgere del debito e, in quanto a titolo gratuito, elusivi della garanzia patrimoniale; la Corte d’Appello aveva confermato la decisione.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato la fondatezza dell’eccezione del Fallimento circa l’acquiescenza sui capi di sentenza relativi alla revocatoria dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale, non oggetto di specifica impugnazione. Ha tuttavia escluso che ciò privasse i ricorsi di utilità, trattandosi di atti distinti con effetti diversi.

Quanto alla prima questione, concernente la revocabilità dei trasferimenti effettuati in occasione della separazione, la Corte ha richiamato il principio consolidato per cui l’atto di trasferimento in esecuzione degli accordi separativi resta soggetto ad azione revocatoria, poiché l’omologazione non svolge funzione di tutela dei terzi creditori e non altera la natura negoziale della pattuizione. La qualificazione dell’atto come oneroso o gratuito dipende dalla verifica in concreto del suo inserimento in una più ampia sistemazione solutorio-compensativa dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.

Quanto alla seconda questione, relativa alla consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore, la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile. I giudici di merito non avevano invertito l’onere della prova, ma avevano desunto la scientia damni da precise circostanze fattuali – tra cui la consapevolezza dello stato debitorio in capo al socio accomandatario e il tentativo di azzerare le perdite mediante fittizia rivalutazione dei cespiti – adeguatamente motivate e non specificamente contestate.

Le censure dei ricorrenti, mirando a promuovere una diversa valutazione dei fatti accertati dal giudice di merito, sono state pertanto dichiarate inammissibili, con conseguente rigetto di entrambi i ricorsi e condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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