Art. 519 c.c. — La rinunzia all’eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni. La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finché, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente.
L’art. 519 c.c. disciplina i requisiti formali mediante i quali il chiamato all’eredità può estraniarsi dalla successione, declinando l’acquisto della qualità di erede. La ratio legis (ragione della norma) è duplice e strettamente interconnessa: sul piano sostanziale, la forma solenne garantisce la serietà e la definitività di una scelta che incide irreversibilmente sul patrimonio del rinunziante e sull’assetto della successione; sul piano pubblicistico, l’inserzione nel registro delle successioni assicura la conoscibilità dell’atto ai terzi — creditori del de cuius (il defunto), creditori del chiamato e chiamati ulteriori — consentendo a ciascuno di calibrare le proprie strategie di tutela.
Cosa prevede l’articolo
Primo comma. La rinunzia richiede una dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e la sua inserzione nel registro delle successioni. La rinunzia è un negozio giuridico unilaterale e non recettizio: si perfeziona con la sola manifestazione di volontà del rinunziante, senza che sia necessaria l’accettazione o anche solo la conoscenza da parte di alcun destinatario specifico, e produce effetti erga omnes (nei confronti di tutti) per il solo fatto del suo perfezionamento nelle forme di legge. Il negozio è inoltre solenne, per la forma ad substantiam (quale requisito di validità dell’atto) imposta dalla norma: ogni difformità rispetto allo schema legale produce la nullità assoluta dell’atto, e l’elenco delle forme ammesse è tassativo, non suscettibile di integrazione analogica.
Secondo comma. La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro a cui si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non produce effetto finché, a cura di una qualunque delle parti, non siano osservate le stesse forme del primo comma.
Applicazione pratica
La dichiarazione di rinunzia, una volta ricevuta dal pubblico ufficiale competente, deve essere inserita nel registro delle successioni tenuto presso la cancelleria del tribunale del circondario di apertura della successione, ai sensi dell’art. 52 disp. att. c.c. e dell’art. 133 disp. att. c.c. L’inserzione assolve una funzione di pubblicità dichiarativa, non costitutiva: la validità del negozio si perfeziona, tra le parti, già con la dichiarazione davanti al pubblico ufficiale. L’inserzione nel registro è invece condizione di opponibilità ai terzi, in particolare ai creditori del de cuius e ai creditori personali del chiamato, che altrimenti potrebbero subire pregiudizio dall’atto di dismissione patrimoniale.
La rinunzia è inoltre inefficace se il chiamato ha, prima della sua formalizzazione, compiuto atti qualificabili come accettazione tacita ai sensi dell’art. 476 c.c. — atti che presuppongono necessariamente la qualità di erede e che non avrebbe avuto il diritto di compiere come semplice chiamato. Il principio semel heres, semper heres (una volta erede, sempre erede) opera in modo assoluto: una volta acquisita la qualità di erede, anche tacitamente, essa è irrevocabile.
Giurisprudenza
Problema: se la forma solenne richiesta dall’art. 519 c.c. per la rinunzia possa essere sostituita da forme equivalenti, come la scrittura privata autenticata, e se una rinunzia validamente resa possa essere revocata tacitamente.
«Ai sensi dell’art. 519 c.c., la dichiarazione di rinunzia all’eredità non può essere sostituita neanche da una scrittura privata autenticata. La forma suddetta è a pena di nullità, in quanto l’indicazione dell’art. 519 c.c. rientra tra le previsioni legali di forma “ad substantiam”, di cui all’art. 1350, n. 13, c.c. (Cass. 4274/2013).» (così Cass., sentenza n. 37927/2022 — che richiama Cass. n. 21014/2011; Cass. n. 3958/2014; Cass. n. 4846/2003 — nonché Trib. Crotone, sentenza n. 42/2024).
«La forma suddetta è a pena di nullità, in quanto l’indicazione dell’art. 519 c.c. rientra tra le previsioni legali di forma “ad substantiam”, di cui all’art. 1350 c.c. (Sent. n. 4274 del 2013), con la conseguenza che una revoca tacita della rinunzia è inammissibile (Sent. n. 21014 del 2011 e Sent. n. 3958 del 2014; Sent. n. 4846 del 2003; Cass. n. 37927/2022; Cass. 6 ottobre 2022, n. 29146). È stato, difatti, enunciato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 c.c., la forma solenne che deve rivestire la rinuncia esclude l’ammissibilità di una revoca tacita della rinuncia (Cass. Se. 2 n. 15301/2025, 2 28-12-2022 n. 37927, Cass. 3 192-2014 n. 3958, Cass. 2 12-10-2011 n. 21014, Cass. 3 29-3-2003 n. 4846).» (Cass., sentenza n. 6803/2026).
Conseguenza pratica: la rinunzia deve rivestire esclusivamente la forma di legge — dichiarazione davanti a notaio o cancelliere, inserita nel registro; qualunque altra forma, compresa la scrittura privata autenticata, è nulla. Una volta validamente resa, la rinunzia non può essere revocata tacitamente: la stessa forma solenne che la sorregge esclude in radice questa possibilità.
Problema: se il chiamato che rinuncia validamente all’eredità possa essere considerato soggetto passivo dei debiti tributari del de cuius, anche per il periodo intercorso tra l’apertura della successione e la rinunzia.
«Il chiamato all’eredità, che non abbia accettato e che vi rinunci, non può essere considerato in alcun modo titolare della soggettività passiva rispetto ai debiti del de cuius, neanche in ambito tributario (non è affatto casuale che l’art. 65, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, individui proprio gli eredi del contribuente quali i soggetti tenuti in solido al pagamento delle imposte gravanti sullo stesso de cuius), giacché il fisco, alla stregua di qualsiasi creditore, ben può utilizzare gli strumenti offerti dal codice civile a tutela della relativa posizione, come ad esempio l’impugnazione della rinuncia (art. 524 c.c.), ovvero la richiesta di nomina di un curatore dell’eredità giacente (art. 528 c.c.), al quale validamente notificare l’avviso di accertamento (arg. exart. 529 c.c.; v. Cass. n. 16428/2009), onde evitare di incorrere nella relativa decadenza per intempestività […]. Può quindi ribadirsi il principio di recente affermato da Cass. n. 15871/2020, secondo cui “Il chiamato all’eredità, che abbia ad essa validamente rinunciato, non risponde dei debiti tributari del de cuius, neppure per il periodo intercorrente tra l’apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i successibili ex lege (per legge) o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione), in quanto, avendo la rinuncia effetto retroattivo ex art. 521 c.c., egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili”.» (così Cass., sentenza n. 21006/2021).
Conseguenza pratica: il fisco, come ogni altro creditore, non può trattare il chiamato rinunciante come soggetto passivo d’imposta; deve invece agire con gli strumenti civilistici a sua disposizione — impugnazione della rinuncia, richiesta di nomina di un curatore dell’eredità giacente, notifica dell’accertamento al curatore — per tutelare tempestivamente le proprie ragioni.
Errori frequenti
Credere che la rinunzia possa farsi con scrittura privata autenticata: è nulla, serve la forma ad substantiam davanti a notaio o cancelliere.
Ritenere che l’inserzione nel registro delle successioni sia condizione di validità della rinunzia: è condizione di opponibilità ai terzi, non di perfezionamento tra le parti.
Pensare che una rinunzia validamente resa possa essere revocata tacitamente.
Trascurare che, se il chiamato ha già compiuto atti di accettazione tacita, la successiva rinunzia è inefficace: vale il principio semel heres, semper heres.
Ritenere che il chiamato rinunciante risponda comunque dei debiti tributari del de cuius, anche solo per il periodo tra apertura della successione e rinunzia, o per aver presentato la dichiarazione di successione.
L’art. 519 c.c. non lascia spazio a scorciatoie formali: la rinunzia produce i suoi effetti solo nelle forme solenni previste dalla legge, ed è proprio questa rigidità a garantirne la certezza — verso il rinunziante stesso, verso gli altri chiamati, e verso i creditori, compreso il fisco.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
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