Conguaglio divisionale non è condizione di efficacia della sentenza di scioglimento (Cass. civ. Sez. I n. 19239 del 13.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il capo della sentenza che, nello scioglimento della comunione mediante assegnazione ex art. 720 cod. civ., determina il conguaglio a carico dell’assegnatario persegue il solo effetto di perequare il valore delle rispettive quote, nell’attuazione del diritto potestativo delle parti alla divisione. L’adempimento di tale obbligo non costituisce condizione di efficacia della sentenza di divisione, a differenza di quanto avviene nella sentenza costitutiva emessa ex art. 2932 cod. civ., ove il pagamento del prezzo ad opera dell’acquirente è adempimento della controprestazione e, se non eseguito, ne determina l’inefficacia. Il credito da conguaglio resta quindi certo, liquido ed esigibile e può essere opposto in compensazione; esso può essere perseguito dagli altri condividenti con i normali mezzi di soddisfazione, restando ferma la statuizione divisionale.

Il Fatto

La vicenda muove da due opposizioni a precetto proposte dal ricorrente contro i crediti per mantenimento azionati dalla ex coniuge. A fondamento delle opposizioni il ricorrente eccepiva, in via principale, vizi formali degli atti e, in subordine, l’estinzione per compensazione dei crediti azionati con il controcredito riconosciutogli dalla sentenza di scioglimento della comunione legale, pari al conguaglio dovuto dall’assegnataria dell’immobile e all’indennità per godimento esclusivo.

Riuniti i giudizi, il Tribunale aveva accolto l’eccezione di compensazione e dichiarato l’estinzione dei crediti portati dai precetti. La Corte d’appello, in riforma, ha ritenuto non sussistente il credito da conguaglio, valorizzando il contenuto di un atto di precetto prodotto in appello, e ha escluso la compensazione. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

I due motivi di ricorso sono esaminati congiuntamente e giudicati fondati. Il primo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 480 cod. proc. civ. e degli artt. 2729, 2730, 2735 e 1355 cod. civ., oltre al vizio di motivazione ex art. 132, n. 4, cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale qualificato l’atto di precetto alla stregua di dichiarazione confessoria del creditore, tale da escludere l’esigibilità del conguaglio. Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 720 e 728 cod. civ. e degli artt. 1241, 1242 e 1243 cod. civ., per aver la Corte d’appello escluso la compensazione senza considerare che l’obbligo di conguaglio deriva dalla sentenza divisionale e non è subordinato all’effettivo trasferimento della proprietà.

La Corte di legittimità ricostruisce il principio operante nella materia. Il capo della sentenza di scioglimento della comunione che determina o impone il conguaglio a carico dell’assegnatario persegue il mero effetto di perequare il valore delle quote, nell’ambito del diritto potestativo delle parti alla divisione. Il relativo adempimento non integra una condizione di efficacia della sentenza, diversamente dalla sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ., in cui il pagamento del prezzo è controprestazione e la sua mancanza determina l’inefficacia, pur da accertarsi in separato giudizio.

Su tale base la Corte richiama il proprio consolidato orientamento (Cass. 22833/2006; Cass. 1656/2017), con cui era stata cassata la sentenza di merito che aveva subordinato l’efficacia di una divisione al pagamento di un conguaglio entro un termine. Il credito da conguaglio può essere perseguito dagli altri condividenti con i normali mezzi di soddisfazione, restando ferma la statuizione di divisione dei beni.

Quanto alla qualificazione dell’atto di precetto, la Corte esclude che esso integri una confessione ai sensi degli artt. 2730-2735 cod. civ.: la dichiarazione valorizzata dalla Corte territoriale è, in realtà, la mera trascrizione del dispositivo della sentenza che costituisce il titolo esecutivo, azionabile una volta passato in giudicato (Cass. 2537/2019). La conclusione della Corte d’appello — che il credito da conguaglio non fosse esistente e deducibile in compensazione — è dunque priva di motivazione e, in via di principio, errata. Una eventuale deroga al generale principio dell’efficacia diretta del credito da conguaglio, peraltro non dedotta dall’appellante, avrebbe richiesto una puntuale motivazione, del tutto mancante.

Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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