Rimessione all’udienza pubblica per questioni di rilevanza nomofilattica (Cass. civ. Sez. II n. 37182 del 20.12.2022)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di cassazione, l’assegnazione di una causa alle sezioni ordinarie in camera di consiglio non osta, in caso di rilevanza delle questioni da trattare, alla sua rimessione all’udienza pubblica, in applicazione analogica dell’art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. Il collegio non può essere vincolato dalla valutazione sulla rilevanza della questione operata dal Presidente della sezione, potendo procedere alla rimessione in ragione del rilievo nomofilattico delle questioni proposte.

Il Fatto

La controversia traeva origine dalla domanda proposta dinanzi al Tribunale di Vasto, con cui la ricorrente, erede con beneficio d’inventario, aveva chiesto la declaratoria di inefficacia di una procura irrevocabile a vendere e dei conseguenti atti di compravendita stipulati dalla procuratrice dopo l’intervenuta revoca. Sia il giudizio di primo grado sia quello d’appello avevano affrontato complesse questioni in materia di mandato, rappresentanza, trascrizione e tutela dell’affidamento del terzo contraente.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila la ricorrente proponeva ricorso per cassazione, cui resisteva il controricorrente con ricorso incidentale. Le altre parti si costituivano con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, all’esito della discussione del ricorso nell’adunanza camerale del 23 novembre 2022, ha ritenuto necessario rimettere la trattazione della causa alla pubblica udienza, considerata la complessità delle questioni proposte e il conseguente rilievo nomofilattico delle stesse, ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ.

Nel richiamare il precedente delle Sez. II, Ordinanza interlocutoria n. 5533 del 06/03/2017, la Corte ha affermato che l’assegnazione della causa alla camera di consiglio non preclude la rimessione all’udienza pubblica qualora emergano questioni di particolare rilevanza, in applicazione analogica dell’art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. Il potere di rimessione spetta al collegio, il quale non è vincolato dalla valutazione compiuta dal Presidente della sezione in sede di assegnazione.

L’ordinanza si limita pertanto a disporre la rimessione della causa alla pubblica udienza e il rinvio a nuovo ruolo, senza entrare nel merito dei motivi di ricorso. La decisione assume rilievo sotto il profilo processuale, chiarendo i rapporti tra la trattazione camerale e quella pubblica nel giudizio di legittimità, valorizzando il ruolo nomofilattico della Corte e la necessaria elasticità del criterio di assegnazione delle cause alle diverse forme di trattazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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