Datio in solutum immobiliare: oggetto indeterminato e insindacabilità dell’interpretazione (Cass. civ. Sez. 2 n. 9700 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cessione di un immobile con funzione solutoria, l’oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile in base a elementi contenuti nel relativo atto scritto, mediante l’inequivocabile identificazione del bene per il tramite dell’indicazione dei confini o di altri dati oggettivi idonei a escludere margini di dubbio sulla sua identità. L’accertamento della sussistenza degli elementi essenziali del contratto costituisce apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e, come tale, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici. L’interpretazione del negozio, inoltre, non deve essere l’unica possibile o la migliore in astratto, ma una delle interpretazioni plausibili, con la conseguenza che la critica che si risolva nella mera prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi è inammissibile.
Il Fatto
La società ricorrente aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla società controricorrente per il pagamento del corrispettivo di una fornitura di materiale edile, sostenendo l’esistenza di un accordo in virtù del quale parte del prezzo sarebbe stato corrisposto mediante la cessione di un immobile. La società creditrice negava la sussistenza dell’accordo, la cui scrittura era stata disconosciuta dal legale rappresentante; la verificazione accertava che la sottoscrizione era stata apposta da un soggetto diverso, socio della società creditrice. Il Tribunale accoglieva l’opposizione, ma la Corte d’Appello, in riforma, respingeva l’opposizione ritenendo non provata la conclusione dell’accordo solutorio, sia per l’inidoneità del documento a individuare gli immobili, sia per le risultanze dell’esame testimoniale.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta il ricorso, esaminando i quattro motivi proposti dalla società ricorrente. In relazione al primo motivo, concernente la violazione dei canoni di interpretazione contrattuale ex artt. 1362 e seguenti cod. civ., la Corte rammenta che l’interpretazione del negozio è accertamento in fatto riservato al giudice di merito e che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data non deve essere l’unica possibile ma una delle interpretazioni plausibili. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano escluso l’incontro di volontà delle parti sull’accordo solutorio, e la ricorrente si era limitata a prospettare una diversa valutazione degli stessi elementi, senza dimostrare lo scostamento dai canoni ermeneutici.
Sul secondo motivo, relativo all’omesso esame di fatti decisivi, la Corte richiama la nozione di fatto storico, principale o secondario, la cui mancata valutazione deve condurre con giudizio di certezza a una diversa decisione. Le circostanze indicate dalla ricorrente, quali fatture e corrispondenza successiva, erano state esaminate dai giudici di merito, sia pure con esito diverso, o si prestavano a plurime chiavi di lettura, difettando del requisito della decisività.
Quanto al terzo motivo, la Cassazione afferma che per la validità della cessione immobiliare con causa solutoria è necessario che l’oggetto sia determinato o determinabile sulla base di elementi contenuti nell’atto scritto, non essendo sufficienti indici estrinseci. Nella specie, la scrittura conteneva solo due sigle e l’indicazione del valore degli immobili, ma non gli elementi identificativi dei beni, con la conseguenza che l’accertamento della mancanza dell’oggetto, in quanto apprezzamento di fatto, era incensurabile in sede di legittimità.
Il quarto motivo, infine, riguardava la violazione dell’art. 116 c.p.c. nella valutazione della testimonianza. La Corte, richiamando le Sezioni Unite n. 20867 del 2020, ricorda che la censura è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice non abbia operato secondo il suo prudente apprezzamento, attribuendo alla prova un valore diverso da quello legale, e non già quando si deduca un malgoverno del prudente apprezzamento, profilo sindacabile solo nei rigorosi limiti del vizio di motivazione.
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