Ratifica del falsus procurator e conferimento implicito dei servizi legali (Cass. civ. n. 32801 del 09.11.2021)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina del negozio concluso dal rappresentante senza poteri si applica anche alla rappresentanza organica degli enti pubblici, potendo l’organo competente ad esprimere la volontà dell’ente procedere alla ratifica del contratto sottoscritto dal falsus procurator, per la quale è richiesta la forma scritta ad substantiam in quanto contratto della P.A. La ratifica non deve necessariamente risultare da un atto che manifesti espressamente la volontà del dominus, potendo desumersi implicitamente da altro atto, redatto per iscritto, che, formato per fini consequenziali alla stipula del contratto ratificato, esprima in modo inequivoco una volontà incompatibile con quella di rifiutare l’operato del rappresentante senza potere. La valutazione della sussistenza della ratifica costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da idonea motivazione. I servizi legali di rappresentanza e consulenza sono esclusi dall’ambito di applicazione della normativa in materia di contratti pubblici, in quanto prestazioni fornite da un avvocato nell’ambito di un rapporto intuitu personae caratterizzato dalla massima riservatezza.
Il Fatto
La Camera di Commercio di Frosinone proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma che, accogliendo il gravame del professionista, aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di compensi professionali. Il credito concerneva l’attività difensiva svolta in favore dell’ente nell’ambito di procedure esecutive immobiliari, giusta contratto di patrocinio di cui alla delibera di Giunta Camerale del 1998 e alla determina dirigenziale del 1998, con conseguente procura generale alle liti. Il Tribunale di Cassino aveva accolto l’opposizione per difetto di forma scritta ad substantiam del contratto, ritenendo altresì non esperibile l’azione di ingiustificato arricchimento.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui la Camera di Commercio deduceva la violazione delle norme in materia di contratti pubblici e la conseguente nullità del contratto di patrocinio e della procura alle liti, rilevabile d’ufficio. La sentenza impugnata aveva ravvisato tanti contratti di patrocinio quante sono le procedure esecutive nelle quali il professionista è intervenuto, contratti singolarmente conclusi per effetto dell’accettazione ritraibile dalle comparse di intervento sottoscritte nelle singole procedure. Il motivo non rivolgeva una critica specifica a tale ricostruzione della vicenda negoziale, che risultava di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata.
La Corte ha inoltre rilevato che la prospettata nullità del contratto generale del 1998 non rilevava nel giudizio, non essendo quel contratto posto a fondamento della domanda monitoria, e che non poteva affermarsi la nullità dei singoli contratti, dotati di autonoma individualità. Ove si fosse voluto sostenere che la validità dei singoli contratti non potesse prescindere dalla verifica della validità del contratto a monte, tale verifica sarebbe stata preclusa dal giudicato formatosi a seguito dei rigetti delle opposizioni avverso i plurimi decreti ingiuntivi, che faceva stato tra le parti circa l’esistenza e validità del rapporto obbligatorio e circa l’inesistenza di tutti i fatti impeditivi o estintivi, anche non dedotti ma deducibili.
La Corte ha altresì escluso la rilevanza del sollecitato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, richiamando l’orientamento secondo cui l’esclusione dei servizi legali dal regime dei contratti pubblici si giustifica in ragione delle peculiarità delle prestazioni svolte dal professionista legale, che si inseriscono in un rapporto intuitu personae caratterizzato dalla massima riservatezza.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha giudicato infondato, affermando che la disciplina del negozio concluso dal rappresentante senza poteri si applica anche alla rappresentanza organica degli enti pubblici. La ratifica del contratto sottoscritto dal falsus procurator non richiede che il dominus manifesti per iscritto espressamente la volontà di far proprio quel contratto, ma può essere anche implicita, purché risulti da un atto scritto che esprima in modo inequivoco una volontà incompatibile con quella di rifiutare l’operato del rappresentante senza potere. La Corte d’appello aveva correttamente ritenuto che l’incompetenza del Segretario Generale fosse stata sanata dalla costituzione spiegata dall’ente nelle procedure esecutive a mezzo di nuovi difensori muniti di idoneo mandato, che avevano dichiarato l’intenzione di far proprie le attività svolte dal precedente legale. La valutazione della sussistenza della ratifica costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da congrua motivazione.
Nota della Redazione
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