Reclamo tempestivo per ritardo bagaglio anche prima della riconsegna (Cass. civ. Sez. 3 n. 8684 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità del vettore aereo per il danno da ritardo nel trasporto di bagagli, il reclamo previsto dall’art. 31, paragrafo 2, della Convenzione di Montreal del 1999 deve essere presentato entro ventuno giorni dalla data in cui il bagaglio è stato messo a disposizione del passeggero. Detto termine, però, stabilisce solo il limite finale entro il quale la comunicazione deve essere effettuata: nulla vieta che il reclamo sia inoltrato prima della riconsegna, sin dal momento in cui il passeggero viene a conoscenza del ritardo. L’adempimento ha la funzione di rendere edotto il vettore dell’esistenza del danno e di consentirgli di acquisire tempestivamente gli elementi necessari a fornire la prova liberatoria di avere adottato tutte le misure necessarie per evitarlo.
Il Fatto
Un passeggero, in esito a un trasporto aereo internazionale, riceveva il proprio bagaglio con un giorno di ritardo. All’atto della constatazione della mancata riconsegna in aeroporto, egli presentava la segnalazione di irregolarità del bagaglio (c.d. P.I.R.), senza attendere la successiva disponibilità dello stesso e senza inoltrare in quella sede un reclamo formale scritto. Il giudice di pace rigettava la domanda risarcitoria, ritenendo il passeggero decaduto ai sensi dell’art. 31 della Convenzione di Montreal per non aver presentato reclamo scritto entro il termine di ventuno giorni dalla data di messa a disposizione del bagaglio.
Il Tribunale, in sede di appello, riformava la decisione e condannava la compagnia aerea al pagamento del danno documentato, qualificando la segnalazione presentata in aeroporto come adempimento satisfattivo dei requisiti previsti dalla norma convenzionale. Avverso tale sentenza, il vettore proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha scrutinato congiuntamente i motivi di ricorso, incentrati tutti sulla corretta interpretazione dell’art. 31 della Convenzione di Montreal del 1999 in relazione ai termini e alle modalità di presentazione del reclamo per il danno da ritardo. La questione verteva sulla possibilità per il passeggero di presentare la comunicazione al vettore prima che il bagaglio fosse messo a sua disposizione.
Nel risolvere il dubbio, la S.C. ha richiamato il principio affermato dalla Corte di Giustizia UE, sez. VIII, 05/06/2025, C-292/24, secondo cui la previsione di un termine di decadenza di ventuno giorni dalla data di messa a disposizione del bagaglio indica esclusivamente l’ultimo giorno utile per la valida presentazione del reclamo. Detta comunicazione può, pertanto, essere effettuata in qualsiasi momento tra la constatazione del ritardo e la scadenza del termine.
La Corte ha ulteriormente precisato che la funzione del reclamo è quella di informare il vettore dell’esistenza del danno derivante dal ritardo, consentendogli di raccogliere rapidamente gli elementi necessari per fornire la prova di avere adottato tutte le misure necessarie per evitarlo, ovvero l’impossibilità di adottarle, ai sensi dell’art. 19 della Convenzione. Tale facoltà non può essere subordinata alla condizione non necessaria dell’avvenuta riconsegna del bagaglio.
La Suprema Corte ha quindi escluso l’interpretazione restrittiva proposta dal vettore, la quale avrebbe pregiudicato il giusto equilibrio tra gli interessi dei vettori aerei e quelli dei passeggeri, sancito dal terzo Considerando della Convenzione. La segnalazione presentata dal passeggero in aeroporto, nel momento in cui aveva riscontrato la mancata riconsegna, era idonea a rendere edotto il vettore del pregiudizio subito. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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