Fideiussione e sanatoria del falsus procurator (Cass. civ. n. 27895 del 20.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il difetto di legittimazione processuale di chi agisca in giudizio in rappresentanza di una società senza esserne abilitato è sanabile in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto munito dell’effettiva rappresentanza che manifesti, anche tacitamente, la volontà di ratificare la condotta del falsus procurator. La procura alle liti rilasciata al difensore per l’opposizione a decreto ingiuntivo, in base al principio di conservazione, si intende estesa anche alla domanda di ingiunzione. I contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, l. n. 287/1990 e art. 1419 c.c., limitatamente alle sole clausole che riproducono lo schema dell’intesa vietata, salvo diversa volontà delle parti.
Il Fatto
Il ricorrente e altro fideiussore, in qualità di garanti di una società poi fallita, erano stati raggiunti da un decreto ingiuntivo per il saldo passivo di due conti correnti. Il Tribunale, accolta parzialmente l’opposizione, aveva ridotto la somma ingiunta. La Corte d’appello aveva rigettato il gravame, ritenendo, tra l’altro, che le clausole delle fideiussioni contrarie alla normativa antitrust fossero nulle ma non invalidanti l’intero contratto.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato i cinque motivi di ricorso. Ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente al ricorrente che aveva rinunciato al ricorso, con accettazione della controparte.
Quanto al primo motivo, pur rilevando l’effettiva scadenza del mandato sostanziale al momento del deposito del ricorso monitorio, ha affermato che il vizio è sanabile. La sanatoria, con efficacia retroattiva, si verifica per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato dell’effettiva rappresentanza che manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare l’operato del falsus procurator. Ha pertanto corretto la motivazione della sentenza impugnata, che aveva erroneamente applicato il principio di ultrattività del mandato del difensore.
Sul secondo motivo, ha ritenuto infondata la censura relativa alla validità della procura alle liti, sul rilievo che, in base al principio di conservazione degli atti, la procura per l’opposizione a decreto ingiuntivo si estende alla domanda di ingiunzione.
Quanto al terzo motivo, ha dichiarato inammissibile la censura sulla meritevolezza della fideiussione per mancata specifica indicazione del contenuto del motivo di appello. Ha invece affermato il principio della nullità parziale delle fideiussioni “a valle” di intese vietate, limitata alle clausole riproduttive dello schema unilaterale, salva la prova della diversa volontà delle parti. Ha infine dichiarato inammissibile la doglianza sul significativo squilibrio, non essendo stata dedotta la qualità di consumatore.
Gli ultimi due motivi sono stati ritenuti inammissibili, in quanto volti a sollecitare un inammissibile accertamento di fatto, con valutazione assorbente di genericità del motivo di appello. La Corte ha infine dichiarato inammissibile l’intervento della cessionaria, in ragione della precedente costituzione in giudizio del dante causa, e ha condannato il ricorrente non rinunciatario al pagamento delle spese.
Nota della Redazione
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