Errore revocatorio e valutazione del giudice di merito (Cass. civ. Sez. 3 n. 6207 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., consiste in una mera svista percettiva o in un errore di percezione che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo, il quale risulti, invece, in modo incontestabile escluso o accertato sulla base degli atti e dei documenti di causa. Tale errore deve avere i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità dal solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti processuali, senza necessità di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche. Non è idoneo a integrare l’errore revocatorio l’ipotizzato travisamento di dati giuridico-fattuali acquisito attraverso l’interpretazione e la valutazione degli atti del giudizio, che, quand’anche errata, è censurabile esclusivamente con il ricorso per cassazione. La motivazione apparente o perplessa integra un error in procedendo solo quando le argomentazioni siano obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico del convincimento del giudice.
Il Fatto
Un avvocato conveniva in giudizio due colleghi per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da espressioni offensive e sconvenienti utilizzate nell’atto di reclamo avverso un provvedimento di rigetto di un’istanza di sequestro. Il Tribunale accoglieva la domanda, disponendo la cancellazione delle espressioni ex art. 89 c.p.c. e condannando i convenuti al risarcimento dei danni.
La Corte d’appello, confermata la fondatezza della domanda, riduceva l’importo del risarcimento, ritenendo che le frasi non avessero avuto diffusione in quanto contenute in scritti difensivi di normale portata e mai pronunciate in udienza o in altro pubblico contesto. Avverso tale sentenza il soccombente proponeva ricorso per revocazione ex art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., deducendo l’erronea valutazione della portata offensiva delle espressioni. La Corte d’appello rigettava il ricorso, escludendo la sussistenza dell’errore revocatorio. Il provvedimento veniva quindi impugnato per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato il primo motivo di ricorso, con il quale si denunciava la violazione degli artt. 111 Cost., 132, 158 e 276 c.p.c. e 118 e 119 disp. att. c.p.c., per l’asserita presenza di una motivazione di “fantasia” e inconferente rispetto alla vicenda. La Corte ha ritenuto la censura infondata, richiamando i principi sulla motivazione apparente e sulla motivazione meramente assertiva, chiarendo che nel caso di specie la sentenza impugnata, seppur sintetica, aveva spiegato perché l’errore dedotto non integrasse i presupposti dell’errore revocatorio, non ponendosi al di sotto del cosiddetto “minimo costituzionale”.
Quanto alla dedotta violazione degli artt. 158 e 276 c.p.c., la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità per difetto di specificità, non avendo il ricorrente indicato le ragioni del contrasto con le disposizioni invocate. Analogamente è stata dichiarata inammissibile la doglianza relativa all’art. 119 disp. att. c.p.c., formulata in modo generico. La Corte ha infine precisato che l’erronea indicazione della sentenza impugnata e la citazione di un precedente inconferente contenute nella pronuncia gravata costituivano meri refusi, inidonei a inficiare la decisione.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 111 Cost., 132 e 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che le frasi offensive fossero state pronunciate in udienza o in altro pubblico contesto. La Corte ha preliminarmente rilevato che l’errore di fatto invocato non era riconducibile al perimetro dell’errore revocatorio, il quale presuppone un contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerga dalla sentenza e l’altra dagli atti processuali, sempre che la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio.
Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva ridotto il risarcimento sul presupposto che le frasi non avessero avuto diffusione, implicando una valutazione del materiale processuale da parte del giudice di merito. Tale attività valutativa esclude in radice la configurabilità della svista percettiva richiesta per l’errore revocatorio. Il ricorrente, nel denunciare l’errata lettura degli atti, aveva sostanzialmente censurato un erroneo apprezzamento delle risultanze istruttorie, inammissibile in sede di legittimità. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali. È stata respinta anche l’istanza di cancellazione di espressioni contenute nel ricorso, ritenute vivaci ma non offensive.
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Nota della Redazione
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