Custodia in carcere per narcotraffico (art. 74 d.P.R. 309/90): il tempo trascorso non basta a rivedere la misura (Cass. pen. 5054/2026)
Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza n. 5054 del 2026 (cam. cons. 14 gennaio 2026; R.G.N. 33978/2025) — Presidente Luca Ramacci, Relatore Vittorio Pazienza.
Il principio di diritto
In materia cautelare personale, il controllo di legittimità non comprende il potere di rivalutare gli elementi materiali e fattuali della vicenda né le caratteristiche soggettive dell’indagato, ma è circoscritto alla verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente significative e dell’assenza di illogicità evidenti. Ai fini della revoca o sostituzione della custodia in carcere applicata per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 — assistito dalla doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. — il mero decorso del tempo dall’inizio della misura non è valorizzabile se non accompagnato da altri elementi idonei a comprovare un ridimensionamento effettivo del pericolo di reiterazione.
Il fatto
Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza resa ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., aveva rigettato l’appello proposto avverso il provvedimento con cui il G.i.p. aveva respinto l’istanza di revoca o sostituzione della custodia in carcere, applicata al ricorrente in relazione alla partecipazione a un’associazione dedita al narcotraffico e a numerosi reati fine. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla condotta contestata ai sensi dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (mancata considerazione dei diversi limiti edittali dei commi 1 e 2 e del ruolo di partecipe), nonché in ordine al pericolo di fuga, alla rilevanza del memoriale parzialmente confessorio redatto dopo l’applicazione della misura, alla persistenza dei rapporti con il sodalizio e alla compatibilità delle proprie condizioni di salute — segnatamente di un intervento chirurgico da eseguire — con il regime carcerario.
La motivazione
Il ricorso è inammissibile. In sede di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non è consentito rivedere gli elementi materiali e fattuali della vicenda, lo spessore degli indizi o le caratteristiche soggettive dell’indagato, trattandosi di apprezzamenti riservati al G.i.p. e al tribunale del riesame; il controllo è limitato alla verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente significative e dell’assenza di illogicità evidenti (Sez. 2, n. 9212 del 2017, Sansone). Su questa base, il Tribunale ha motivato in modo compiuto e non illogico l’insussistenza di elementi idonei ad attenuare le esigenze cautelari, anche in relazione al delitto ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, assistito dalla doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.: il mero decorso del tempo dall’inizio della misura non è valorizzabile se non accompagnato da altri elementi che comprovino un ridimensionamento effettivo del pericolo di reiterazione.
Nel merito, il Tribunale ha dato rilievo al ruolo primario nel sodalizio, alla pluralità di contatti, alla lunga serie di gravi condotte produttive di ingentissimi guadagni e alla conseguente elevatissima capacità organizzativa, tale da rendere inidonei gli arresti domiciliari; ha ritenuto sostanzialmente irrilevante il memoriale, solo parzialmente ammissivo a fronte del copioso materiale acquisito; e ha escluso condizioni di salute incompatibili con il carcere, potendo l’intervento chirurgico essere effettuato in regime di art. 11 ord. pen. e non essendo state comprovate, con idonee certificazioni, particolari ragioni di urgenza o pericolo. Le doglianze difensive appaiono in parte eccentriche rispetto al devolutum (il pericolo di fuga), in parte attinenti al merito delle valutazioni, in parte genericamente contestative di profili ormai coperti dal giudicato cautelare. Di qui la declaratoria di inammissibilità, con condanna alle spese e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Implicazioni pratiche
La decisione ribadisce i confini stretti del ricorso per cassazione in materia cautelare: la Corte non riesamina i fatti, ma verifica solo la tenuta logico-giuridica della motivazione. Per chi chiede la revoca o l’attenuazione di una custodia in carcere applicata per associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990, la lezione è netta: il tempo trascorso, da solo, non scalfisce la doppia presunzione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., occorrendo allegare elementi concreti e nuovi che dimostrino l’effettivo ridimensionamento del pericolo di reiterazione. Sul fronte delle condizioni di salute, infine, l’incompatibilità con il regime carcerario va documentata con certificazioni idonee e non semplicemente prospettata: la possibilità di ricorrere ai ricoveri ex art. 11 ord. pen. rende di norma compatibile l’esecuzione di un intervento con la detenzione, salvo prova di specifiche ragioni di urgenza.
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