Reddito di cittadinanza e quote sociali non dichiarate: i limiti alla rinnovazione istruttoria e all’attenuante del danno minimo (Cass. pen. n. 28996/2026)

Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Penale, sentenza n. 28996/2026, depositata il 30 luglio 2026 (sent. sez. 957/2026, udienza pubblica del 21 maggio 2026), R.G.N. 11753/2026. Presidente Andrea Gentili, Relatore Maria Beatrice Magro.

Il principio di diritto

Nel giudizio di appello la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale è istituto eccezionale, fondato sulla presunzione che l’indagine istruttoria sia stata esauriente in primo grado: il potere del giudice di disporla è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, e la decisione contraria è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata. L’attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62, n. 4, cod. pen.) presuppone un pregiudizio di valore economico pressoché irrisorio e va valutata avendo riguardo non al solo valore venale del corpo del reato, ma al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale della condotta, in termini effettivi o potenziali.

Il fatto

La Corte d’appello aveva confermato la condanna per i reati in materia di reddito di cittadinanza (art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019), per aver l’imputato omesso di dichiarare, nelle domande di accesso al beneficio, la titolarità del 100% delle quote di due società. Con il ricorso l’imputato lamentava il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione istruttoria – volta ad accertare l’incidenza delle partecipazioni sul possesso dei requisiti reddituali – e il diniego dell’attenuante del danno di speciale tenuità.

La motivazione

La Corte ha ritenuto la prima doglianza generica e manifestamente infondata: i giudici di merito avevano già accertato, sulla base delle visure camerali e del capitale sociale effettivamente versato, oltre che di un fatturato complessivo di circa 92.000 euro, il superamento della soglia reddituale prevista per l’accesso al beneficio, rendendo non necessario l’accertamento richiesto. Sulla seconda doglianza, la Corte ha confermato l’esclusione dell’attenuante: il giudice di merito aveva valorizzato la consistente gravità del fatto, il lucro tutt’altro che minimo perseguito e la capacità a delinquere dell’imputato, gravato da plurime condanne per reati contro il patrimonio.

Esito: la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Implicazioni pratiche

La decisione ribadisce due limiti al ricorso per cassazione. La rinnovazione istruttoria in appello resta un’eccezione: contestarne il diniego richiede di dimostrare che il giudice non poteva decidere allo stato degli atti, non basta prospettare un accertamento astrattamente utile. E l’attenuante del danno minimo non si misura sul solo dato economico immediato, ma sul disvalore complessivo della condotta: nel contesto delle prestazioni assistenziali indebitamente percepite, il lucro perseguito e i precedenti dell’agente pesano nella valutazione.

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