Morti nella calca in discoteca: la posizione di garanzia grava sul gestore di fatto e sul proprietario che concede un locale inidoneo (Cass. pen. n. 28580/2026)

Corte Suprema di Cassazione, Quarta Sezione Penale, sentenza n. 28580/2026, depositata il 28 luglio 2026, R.G.N. 2608/2026, Presidente Andrea Montagni, Relatrice Marina Cirese. Generalità oscurate ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003.

Il principio di diritto

L’azione dolosa di terzi è la mera occasione che ha dato luogo all’evacuazione e ciò che le regole cautelari intendono garantire è una corretta gestione dell’emergenza, nella specie costituita dall’evacuazione, non potendo il fatto doloso essere ritenuto fattore interruttivo del nesso causale.

Il fatto

Nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018, in una discoteca affollata ben oltre la capienza autorizzata, la diffusione di una sostanza urticante da parte di terzi scatenò il panico e una fuga di massa verso un’uscita di sicurezza. Sulla rampa di esodo, gravemente sovraffollata e priva dei requisiti di legge, le balaustre laterali cedettero: nella calca persero la vita sei persone. In primo grado, con rito abbreviato dinanzi al G.i.p. di Ancona, e poi in appello, più imputati – tra cui i gestori di fatto dell’attività, i responsabili della società incaricata della sicurezza e i proprietari-locatori dell’immobile – venivano condannati per omicidio colposo plurimo aggravato (art. 589, comma 2, cod. pen.) e disastro colposo (artt. 113 e 449 in relazione all’art. 434 cod. pen.). Da qui i ricorsi per cassazione.

La motivazione

La Corte respinge le censure sui diversi fronti. Sulle intercettazioni: i risultati captativi disposti in un procedimento connesso sono utilizzabili, trattandosi di un medesimo nucleo fattuale unitario e di reati legati ex art. 12 cod. proc. pen., secondo il principio delle Sezioni Unite n. 51 del 2019. Sulla posizione di garanzia dei gestori di fatto: in base al principio di effettività (art. 299 d.lgs. n. 81 del 2008) assume la veste di garante chi esercita in concreto i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, a prescindere da un’investitura formale; ed è configurabile la compresenza di più posizioni di garanzia. Sulla responsabilità dei proprietari: aver concesso in locazione un immobile privo di agibilità e di condono, e in gravi condizioni manutentive nelle parti nevralgiche (rampa e balaustre), fonda una colpa concorrente; il contratto di locazione non trasferisce integralmente la posizione di garanzia, restando il locatore cocustode del bene. Sul nesso causale e la prevedibilità: l’azione dolosa dei terzi che diffusero lo spray è mera occasione dell’emergenza, non fattore interruttivo; le regole cautelari violate miravano proprio alla corretta gestione di un’evacuazione, e la prevedibilità dell’evento va valutata in senso categoriale – riferita alla classe di eventi (una fuga di massa) e non allo specifico innesco (Sez. U, Espenhahn).

Esito: ricorsi in parte dichiarati inammissibili e in parte rigettati, con emenda della sola pena relativa a un capo dichiarato prescritto in appello; condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese delle parti civili. Le responsabilità accertate nel merito sono confermate.

Implicazioni pratiche

Chi organizza e gestisce di fatto un locale di pubblico spettacolo assume una posizione di garanzia per la sicurezza degli avventori anche senza incarico formale: la qualifica altrui o una delega non lo esonera (art. 299 T.U.S.L.). Il proprietario che loca un immobile inidoneo – abusivo, privo di agibilità, mal manutenuto – resta cocustode e risponde a titolo di colpa concorrente: la locazione non “scarica” la posizione di garanzia sul conduttore. L’innesco doloso di un terzo non interrompe il nesso causale quando le carenze strutturali e la cattiva gestione dell’emergenza hanno concorso a determinare l’evento: la prevedibilità si misura sulla classe di eventi, non sullo specifico fatto scatenante. Infine, le intercettazioni disposte per un reato sono utilizzabili per reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. all’interno dello stesso nucleo fattuale.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *