Nullità della procura falsa e responsabilità concorrente del notaio (Cass. civ. Sez. III n. 8778 del 03.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità civile, la falsità della procura speciale non esclude l’operatività dell’art. 1398 cod. civ. sulla rappresentanza senza potere, qualora il contratto sia stato concluso in nome e nell’interesse di un terzo senza che il rappresentante avesse il potere di rappresentanza. La violazione dell’obbligo di identificazione della parte da parte del notaio, ex art. 49 l. n. 89/1913, integra gli estremi della responsabilità professionale e la sua condotta negligente può costituire causa efficiente esclusiva del danno, relegando le condotte di altri soggetti al rango di mere occasioni, ai sensi dell’art. 40, comma 2, cod. pen.. Il danno da occupazione senza titolo di un immobile non è in re ipsa, ma va provato e liquidato secondo il criterio del più probabile che non, valutando la concreta possibilità di concedere il bene in godimento a terzi.
Il Fatto
Il proprietario di un appartamento in Roma proponeva domanda di inefficacia di due atti di compravendita stipulati da soggetti che avevano agito sulla base di una procura falsa, chiedendo il risarcimento del danno. Il Tribunale rigettava la domanda, qualificando la fattispecie come inefficacia della compravendita ai sensi dell’art. 1398 cod. civ. e salvando gli effetti del secondo acquisto ex art. 1445 cod. civ.. La Corte d’appello, in riforma, dichiarava la nullità della procura e degli atti di vendita, condannando in solido il notaio rogante della procura, il notaio della prima vendita, il primo acquirente e la seconda acquirente al risarcimento del danno. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione più parti.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, esaminando il ricorso proposto dal primo acquirente, ha affermato che in presenza di fatti imputabili a più persone, l’efficacia causativa del danno va riconosciuta a tutte le condotte che abbiano determinato una situazione tale che, senza l’una o l’altra, l’evento non si sarebbe verificato. Tuttavia, deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva alla condotta che, inserendosi come causa sopravvenuta, interrompa il nesso eziologico o che, esaurendo fin dall’origine per forza propria la serie causale, releghi gli altri fatti al rango di mere occasioni. Avendo il giudice di merito accertato che, se i notai avessero svolto con rigore l’attività di identificazione, si sarebbero avveduti dell’illecito e ne avrebbero impedito la prosecuzione, il contributo dell’acquirente è stato correttamente relegato al livello di occasione estranea alla dinamica eziologica.
In relazione al ricorso della seconda acquirente, la S.C. ha ritenuto inammissibile il motivo relativo alla garanzia per evizione, non essendo stata specificatamente impugnata la ratio decidendi dell’esclusione delle voci di danno per il godimento ininterrotto dell’immobile. Ha invece accolto il motivo sulla motivazione apparente, rilevando che non si coglie la ratio decidendi del nesso di causalità tra il danno da mancata percezione dei canoni e la qualità di seconda acquirente, considerato che l’evento di danno potrebbe essere l’occupazione senza titolo dell’immobile, come accertato dal giudice di merito.
Quanto al ricorso incidentale proposto dal notaio della prima vendita, la Corte ha evidenziato la parziale fondatezza del motivo che denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., rilevando che la fattispecie deve essere sussunta nell’ipotesi della rappresentanza senza potere di cui all’art. 1398 cod. civ., essendo accertata la falsità della procura, con conseguente nullità del negozio unilaterale di procura. Tuttavia, ha dichiarato inammissibile la censura sulla valutazione delle risultanze istruttorie, trattandosi di apprezzamento del giudice del merito non sindacabile in sede di legittimità.
Con riferimento al ricorso incidentale del notaio che aveva autenticato la procura, la S.C. ha accolto il motivo sulla formazione del giudicato interno, rilevando che l’accertamento di esclusione della sua responsabilità, contenuto nella sentenza di primo grado, non era stato impugnato. Ha quindi cassato la sentenza sul punto, assorbendo gli altri motivi. Ha infine rilevato che, in caso di occupazione senza titolo, il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall’impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri.
Nota della Redazione
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