Procura alle liti e mandato in lingua straniera: Cassazione sul potere rappresentativo (Cass. civ. Sez. I n. 2076 del 31.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l’onere di dimostrare la propria qualità, neppure quando l’ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante; spetta alla controparte fornire la prova negativa dell’insussistenza del potere, consultando gli atti soggetti a pubblicità legale. L’obbligo dell’uso della lingua italiana nel processo, sancito dall’art. 122 cod. proc. civ., si riferisce esclusivamente agli atti processuali in senso proprio e non ai documenti prodotti dalle parti, che si acquisiscono nella lingua originale ai sensi dell’art. 123 cod. proc. civ. La sentenza che rigetta l’opposizione a decreto ingiuntivo confermando la validità della procura alle liti rilasciata da un soggetto delegato da una società mandataria non è affetta da vizio di motivazione quando espliciti il quadro probatorio e il percorso argomentativo seguito.
Il Fatto
La società lussemburghese aveva ottenuto dal Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nei confronti della società italiana, per il pagamento di una somma di denaro dovuta a saldo di un accordo transattivo stipulato tra le parti nel novembre 2020. La società ingiunta proponeva opposizione, chiedendo la revoca del decreto. Il Tribunale rigettava l’opposizione e la società soccombente proponeva appello, deducendo in via preliminare la nullità della procura alle liti conferita al difensore della controparte e, nel merito, la nullità della sentenza per omessa motivazione. La Corte d’Appello di Milano rigettava l’appello, rilevando l’acquiescenza della società appellante sulla validità dell’accordo transattivo e ritenendo infondate le doglianze relative alla procura. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, esaminando congiuntamente i primi due motivi per la loro intima connessione. Ha ritenuto infondata la censura relativa alla pretesa nullità della procura alle liti sottoscritta dal soggetto delegato dalla società mandataria, rilevando che i documenti prodotti in giudizio attestavano la piena legittimazione a nominare il difensore per il recupero del credito. Ha richiamato il principio, espresso dalle Sezioni Unite n. 31963 del 2021, secondo cui la persona fisica che conferisce il mandato al difensore per conto di una persona giuridica non ha l’onere di dimostrare il proprio potere rappresentativo, trattandosi di potere verificabile dalla controparte attraverso gli atti soggetti a pubblicità legale.
Quanto alla censura relativa alla redazione del mandato in lingua inglese, la Corte ha confermato il principio per cui l’obbligo della lingua italiana, di cui all’art. 122 cod. proc. civ., opera solo per gli atti processuali in senso proprio. Per i documenti prodotti dalle parti trova applicazione l’art. 123 cod. proc. civ., che ammette implicitamente l’acquisizione di documenti in lingua straniera, potendo il giudice nominare un traduttore solo ove necessario. Ha richiamato i precedenti di Cass. n. 15342/2019, Cass. n. 12365/2018 e Cass. n. 12525/2015 in tema di principio di acquisizione. Nel caso di specie, il mandato redatto in inglese costituiva un mero documento prodotto per contrastare l’eccezione di carenza di legittimazione attiva, non un atto processuale.
La Corte ha inoltre escluso la nullità del mandato di rappresentanza per mancata autenticazione notarile, trattandosi di formalità necessaria solo per la procura rilasciata all’estero e non per un documento avente valenza interna alla società. Ha infine dichiarato infondato il terzo motivo relativo alla regolamentazione delle spese processuali, in quanto la conferma della decisione impugnata sulla legittimazione comportava il rigetto della richiesta di condanna della controparte. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e al versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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