L’eccezione di inadempimento non comprende la domanda di risoluzione del contratto in appello (Cass. civ. Sez. 2 n. 17669 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ove in primo grado, a fronte di una domanda di adempimento, il convenuto abbia opposto soltanto un’eccezione di inadempimento, in sede di appello non può essere introdotta dallo stesso convenuto un’azione di risoluzione del contratto per inadempimento, trattandosi di domanda nuova e, quindi, inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c. L’eccezione di inadempimento non è comprensiva della domanda di risoluzione del contratto: la prima tende a paralizzare l’azione avversaria al fine di ottenerne il rigetto; la seconda, muovendo dallo stesso presupposto di fatto, esorbita dall’ambito di una semplice difesa, poiché tende ad ottenere dal giudice un accertamento costitutivo, introducendo una diversa e più ampia pretesa. Il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali non può essere prospettato direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dovendo essere portato ad emersione mediante l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata.
Il Fatto
La società promissaria acquirente di un immobile conveniva in giudizio la promittente venditrice per ottenere, ai sensi dell’art. 2932 c.c., una sentenza che trasferisse la proprietà del bene, previo versamento del saldo prezzo. La convenuta si costituiva limitandosi a chiedere il rigetto della domanda, sollevando eccezione di inadempimento. Il Tribunale accoglieva la domanda, trasferendo l’immobile.
La promittente venditrice proponeva appello, reiterando l’eccezione e formulando per la prima volta, in sede di precisazione delle conclusioni, una domanda di risoluzione del preliminare per inadempimento della promissaria acquirente. La Corte d’Appello dichiarava inammissibile tale domanda perché nuova, nonché inammissibile il motivo di appello concernente l’eccezione di inadempimento per carenza di specificità. Avverso tale sentenza la società soccombente ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, dando continuità al principio per cui la domanda di risoluzione del contratto introdotta per la prima volta in appello dal convenuto che in primo grado aveva sollevato solo l’eccezione di inadempimento è nuova e, come tale, inammissibile ex art. 345 c.p.c. La Corte ha precisato che non rileva che l’inadempimento sia asseritamente sopravvenuto per fatti concludenti nel corso del giudizio, atteso che la domanda di risoluzione, pur muovendo dallo stesso presupposto di fatto dell’eccezione, esorbita dall’ambito di una semplice difesa, introducendo una diversa e più ampia pretesa.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per due ordini di ragioni: la censura non si riferiva alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva fondato l’inammissibilità sulla mancata impugnazione della statuizione relativa all’eccezione di inadempimento; inoltre, la violazione delle norme costituzionali non è prospettabile direttamente come motivo di ricorso, dovendo passare attraverso l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata.
Il terzo motivo, concernente l’errata misurazione dell’immobile e la richiesta di supplemento del prezzo ex art. 1538 c.c., è stato parimenti dichiarato inammissibile. La Corte ha evidenziato che la Corte distrettuale aveva escluso che si trattasse di un problema di errore di misurazione, avendo il prezzo trovato la sua fonte in un accordo-quadro, il cui valore di stima era stato recepito nel contratto preliminare, sicché il corrispettivo non era stato determinato né a misura né a corpo.
Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., condannando la ricorrente alla refusione delle spese processuali e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1538 c.c. – Vendita a corpo
- Art. 2932 c.c. – Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto
- Art. 345 c.p.c. – Domande ed eccezioni nuove
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 360-bis c.p.c. – Inammissibilità del ricorso