(Cass. civ. Sez. I n. 9024 del 10.04.2026) Cassazione: inammissibile il motivo di ricorso basato su una diversa interpretazione del contratto senza violare i canoni ermeneutici (Cass. civ. Sez. I n. 9024 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione della violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, si risolva in una mera contrapposizione dell’interpretazione proposta dal ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata. L’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico è indagine di fatto riservata al giudice di merito; per censurarla, il ricorrente deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., indicando specificamente le norme asseritamente violate e precisando in quale modo il giudice se ne sia discostato. Inoltre, quando la sentenza si fonda su più ragioni autonomamente idonee a sorreggerla, il ricorso deve avere esito positivo nei confronti di tutte le censure, essendo sufficiente che anche una sola di esse non sia censurata o sia respinta perché l’impugnazione sia respinta nella sua interezza.
Il Fatto
Il ricorrente aveva convenuto in giudizio i fratelli Ciarlo e una società in accomandita semplice, deducendo l’inadempimento delle obbligazioni derivanti da un accordo del 2006 relativo alla costituzione di una società a responsabilità limitata per la realizzazione di una residenza turistico-alberghiera. Il contratto prevedeva una penale nel caso in cui la società non fosse stata costituita entro dodici mesi. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d’appello aveva parzialmente riformato la decisione, dichiarando il difetto di legittimazione passiva della società convenuta, non vincolata dall’accordo in quanto sottoscritto da un soggetto privo di poteri rappresentativi. La Corte territoriale aveva inoltre escluso l’inadempimento dei fratelli Ciarlo, rilevando che l’obbligo di costituire la società gravava sulla sola società e che il progetto edificatorio, pur non definitivo, doveva essere almeno attuabile. Il ricorrente ha proposto sei motivi di cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, esaminando separatamente i motivi. Il primo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile, per avere il ricorrente dedotto un vizio di motivazione in realtà volto a un sindacato sulle risultanze istruttorie, e in parte infondato: l’erronea qualificazione in termini di difetto di legittimazione ad causam dell’accertata estraneità della società al contratto non comporta la nullità della sentenza, potendo procedersi alla correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384, quarto comma, c.p.c.. La censura relativa alla mancata considerazione della procura apparente è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, non avendo il ricorrente indicato i fatti storici decisivi che sarebbero stati omessi.
Il secondo e il terzo motivo sono stati ritenuti inammissibili. Il secondo, perché la dedotta violazione di legge si risolve in una censura della ricognizione della fattispecie concreta, estranea all’esatta interpretazione della norma. Il terzo, perché il ricorrente non ha aggredito la ratio decidendi assorbente, relativa alla mancata vincolatività dell’accordo per la società, unico soggetto obbligato a costituire la nuova società; la censura sull’utilizzo della presupposizione e della causa in concreto è stata ritenuta inconferente, così come la diversa interpretazione delle clausole contrattuali, non incentrata sulla violazione dei canoni ermeneutici legali ma su una mera alternativa ricostruzione del contratto.
Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per non essersi confrontato con la ratio decidendi: la Corte di merito non ha ravvisato una impossibilità sopravvenuta della prestazione ma la sua inutilità, atteso che nessuna attività edilizia avrebbe potuto essere attuata in assenza di un progetto attuabile. Il quinto motivo, relativo alla mancata rilevazione d’ufficio della nullità del contratto per difetto di forma, è stato ritenuto inammissibile per carenza di interesse, non potendo la declaratoria di nullità mutare l’esito del giudizio in senso favorevole al ricorrente. Infine, il sesto motivo, in punto spese, è stato dichiarato inammissibile perché condizionato all’accoglimento degli altri motivi. In conclusione, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e dichiarando la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.