Rimedio ex art. 35-ter: la presunzione di veridicità del detenuto cede davanti ai dati oggettivi dell’amministrazione (Cass. pen. 5208/2026)

Corte di Cassazione, Sez. I penale, sentenza n. 5208/2026, decisa il 12 dicembre 2025 e depositata il 9 febbraio 2026 (R.G.N. 28886/2025) — Presidente Giuseppe De Marzo, Relatore Paolo Valiante.

Il principio di diritto

Nei procedimenti ex art. 35-ter ord. pen. le allegazioni del detenuto sul fatto costitutivo della lesione sono assistite da una presunzione relativa di veridicità, che pone sull’amministrazione penitenziaria l’onere di fornire idonei elementi di segno contrario. Quando l’amministrazione produce dati oggettivi — planimetrie, superfici, ragioni dell’isolamento — idonei a superare l’incertezza, la domanda genericamente formulata dal detenuto va rigettata. Resta però censurabile l’omessa considerazione, da parte del giudice, di uno specifico periodo detentivo documentato con spazio individuale inferiore alla soglia minima.

Il fatto

Un detenuto aveva agito per il rimedio risarcitorio da detenzione asseritamente inumana e degradante in due case circondariali, lamentando le dimensioni insufficienti della cella, l’omesso computo di un periodo di detenzione (14-22 marzo 2024) e un periodo di isolamento di ventisette giorni. Il Magistrato di sorveglianza aveva accolto solo in parte il reclamo; il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila lo aveva rigettato. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi.

La motivazione

La Corte accoglie il primo motivo. Il periodo 14-22 marzo 2024 — in cui, secondo la comunicazione della Casa circondariale, la superficie pro capite era di poco inferiore a tre metri quadrati — non era stato espressamente considerato nel provvedimento del Magistrato di sorveglianza; il Tribunale ha erroneamente esteso all’ordinanza reclamata una presa in considerazione che risultava solo nella relazione della direzione dell’istituto. Su questo punto l’ordinanza va annullata.

Sono invece disattesi gli altri motivi. Sul secondo, l’isolamento di ventisette giorni era imposto da una patologia contratta in carcere e dalla necessità di contenere il contagio: il lamentato ritardo diagnostico non è una carenza valutabile su dati storici oggettivi, ma richiede un giudizio di tipo discrezionale; a fronte di una domanda introduttiva generica e delle informazioni comunque fornite dall’amministrazione, non ricorre quel difetto di collaborazione ricostruttiva che, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 1, n. 23362 del 2018, Lucchese; Sez. 5, n. 18328 del 2020, Di Primo), consente una decisione favorevole all’istante.

Sul terzo motivo, pur operando la presunzione relativa di veridicità delle allegazioni del detenuto, l’amministrazione aveva fornito gli elementi sulla superficie della cella — una piantina dalla quale risultava una camera al netto di mq 8,688 e uno spazio individuale di mq 3,57 detratto il letto — mentre la contestazione era generica e la planimetria annunciata dalla difesa non è stata prodotta. Il quarto motivo è disatteso perché la difesa non ha spiegato in che misura i passaggi di atti asseritamente non conosciuti abbiano inciso su una decisione fondata sul dato oggettivo della superficie. Il quinto è infondato perché il Tribunale aveva in realtà valutato gli altri fattori dedotti (acqua calda, docce), escludendo una violazione rilevante ex art. 3 CEDU e facendo corretta applicazione del principio secondo cui il “mero disagio” collegato a contesti di vita intramuraria poco confortevoli, per periodi non prolungati, non integra trattamento inumano o degradante (Sez. 1, n. 14258 del 2020, Inserra).

In dispositivo la Corte annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla richiesta relativa al periodo 14-22 marzo 2024, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, e rigetta nel resto il ricorso.

Implicazioni pratiche

La presunzione di veridicità ex art. 35-ter non è una regola di automatico accoglimento: opera sul fatto costitutivo della lesione, ma è superata quando l’amministrazione produce dati oggettivi. Chi allega deve poi circostanziare la doglianza e, se annuncia una produzione documentale come la planimetria, depositarla effettivamente.

La soglia dei tre metri quadrati di spazio individuale resta il parametro di riferimento, ma va misurata sul singolo periodo: un solo intervallo documentato sotto soglia, se non esaminato dal giudice, è sufficiente a far annullare la decisione su quel punto.

Per le doglianze relative a patologie contratte in carcere e alla loro gestione — come l’isolamento a fini sanitari — la pronuncia segnala che lo strumento appropriato può non essere il rimedio ex art. 35-ter: il ritardo diagnostico impone un apprezzamento discrezionale, diverso dalla verifica su dati oggettivi.

Dati identificativi omessi in conformità all’art. 52 d.lgs. 196/2003.

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