Buca coperta dal fogliame: risponde il Comune ex art. 2051 c.c., escluso il concorso del pedone accertato in fatto (Cass. 2685/2026)
Corte di Cassazione, Sez. III civile, ordinanza n. 2685 del 7 febbraio 2026 (R.G.N. 26965/2022) — Presidente Franco De Stefano, Relatore Pasquale Gianniti.
Il principio di diritto
“La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva — in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode — e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo” (Cass. civ. Sez. III, ord. n. 2685/2026, che richiama Cass. n. 11152/2023).
Il fatto
Una pedona cade nell’attraversare la strada a causa di una buca non segnalata sul manto stradale, coperta da fogliame, riportando lesioni — trauma cranico lieve, frattura delle ossa nasali, escoriazioni, lussazione degli incisivi superiori e frattura dell’epifisi distale del radio destro — con postumi permanenti. Il Tribunale di Messina, inquadrata la fattispecie nell’art. 2051 c.c., condanna il Comune di Messina al risarcimento (euro 136.129,60 oltre spese mediche). La Corte d’appello di Messina rigetta l’appello dell’ente, confermando la responsabilità esclusiva del Comune ed escludendo qualsiasi concorso colposo della danneggiata. Il Comune ricorre per cassazione con due motivi: omessa pronuncia sul comportamento del danneggiato ai fini del quantum (art. 112 c.p.c.) ed erronea interpretazione degli artt. 1227 e 2051 c.c.
La motivazione
La Corte ripercorre la giurisprudenza consolidata (tra le altre, Cass. Sez. U. n. 20943/2022 e Cass. n. 11152/2023): la responsabilità ex art. 2051 c.c. è oggettiva, fondata sul solo nesso causale tra cosa in custodia e danno, ed è esclusa unicamente dal caso fortuito, che può consistere in un fatto naturale, nella condotta di un terzo o in quella della vittima. La condotta del danneggiato che interagisca con la cosa si valuta, anche d’ufficio, ex art. 1227, comma 1, c.c. secondo il grado di incidenza causale e il dovere di ragionevole cautela riconducibile all’art. 2 Cost.: può ridurre il risarcimento o, se costituisce un’evenienza irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, interrompere del tutto il nesso.
Il punto decisivo, però, è che la Corte territoriale aveva escluso in fatto qualunque colpa della danneggiata: la caduta era dovuta alla buca — non al fogliame, insufficiente da solo a causare le lesioni — e la pedona aveva usato la normale diligenza, non potendo prevedere l’insidia. La formula ipotetica utilizzata dal giudice d’appello (“anche a voler ravvisare un concorso di colpa… questo non riveste caratteri tali da assurgere a fatto interruttivo del nesso di causalità”) non muta quella netta statuizione di esclusione. L’attribuzione di efficacia causale esclusiva alla cosa custodita è apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove immune — come nella specie — da vizi logici rilevanti ex art. 360 n. 5 c.p.c. Il ricorso è pertanto rigettato.
Implicazioni pratiche
L’ordinanza conferma il regime oggettivo dell’art. 2051 c.c. per gli enti proprietari o gestori di strade: il custode risponde salvo prova del caso fortuito, e la condotta del pedone rileva solo se e nella misura in cui abbia efficacia causale, da accertare in concreto. Per l’ente pubblico convenuto, invocare in astratto l’art. 1227 c.c. non basta: se il giudice di merito esclude in fatto la colpa del danneggiato con motivazione coerente, la valutazione è blindata in cassazione. Per il danneggiato, la presenza di elementi che occultano l’insidia — come il fogliame — non integra di per sé un concorso di colpa se la caduta è causalmente riconducibile alla cosa custodita; e la buca coperta dalle foglie non è quella “repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa” idonea a integrare il caso fortuito.
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