La scelta tra art. 2043 e art. 2052 c.c. è questione di individuazione della norma applicabile, non giudicato interno (Cass. civ. Sez. 3 n. 11094 del 25.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di risarcimento del danno da fatto illecito conserva identica qualificazione giuridica sia che venga decisa applicando l’art. 2043 c.c. sia applicando l’art. 2052 c.c. La scelta tra le due disposizioni non integra una questione di qualificazione della domanda, ma di individuazione della norma applicabile, rimessa al giudice ai sensi del principio iura novit curia. Ne consegue che la statuizione del giudice di primo grado sull’una o sull’altra norma non è idonea a generare un giudicato interno che precluda al giudice d’appello di applicare una diversa disposizione. In tema di sinistri cagionati da fauna selvatica, la responsabilità deve essere valutata ai sensi dell’art. 2052 c.c., ove il danneggiato abbia richiesto il risarcimento del danno da fatto illecito, senza che rilievi la circostanza che la domanda sia stata proposta con riferimento all’art. 2043 c.c.
Il Fatto
Nel 2016 il ricorrente convenne dinanzi al Giudice di pace di Perugia la Regione Umbria, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali subiti in un sinistro stradale verificatosi nel novembre 2015, nel quale era rimasto coinvolto un cinghiale sulla Strada Pievaiola di Perugia. La Regione, rimasta contumace in primo grado, fu dichiarata responsabile ex art. 2043 c.c. e condannata al pagamento di una somma a titolo di risarcimento, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite.
Il Tribunale di Perugia, investito dell’appello della Regione, accolse l’impugnazione e rigettò la domanda risarcitoria. Il giudice d’appello ritenne che, non avendo il danneggiato proposto appello incidentale avverso la statuizione del primo giudice che aveva applicato l’art. 2043 c.c., si fosse formato un giudicato interno che precludeva il richiamo alla diversa disciplina dell’art. 2052 c.c.. Avverso tale sentenza il danneggiato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte, esaminato con priorità il secondo motivo per il suo carattere preliminare, ne ha rilevato la fondatezza. Ha innanzitutto escluso che nella specie potesse configurarsi un giudicato interno in ordine all’applicazione dell’art. 2043 c.c. a seguito della decisione di primo grado. La distribuzione della domanda risarcitoria tra l’una e l’altra norma, ha chiarito la Corte, non costituisce una questione di qualificazione giuridica della domanda, atteso che il risarcimento del danno da fatto illecito resta invariato nell’uno come nell’altro caso.
La scelta tra l’art. 2043 e l’art. 2052 c.c. integra, piuttosto, una questione di individuazione della norma applicabile, da risolvere dal giudice in base al principio iura novit curia. Da ciò discende l’impossibilità di ravvisare un giudicato interno sul punto, formatosi in seguito alla statuizione del primo giudice, come già affermato da Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 31335 del 10/11/2023 e da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 31330 del 10/11/2023.
Ne consegue che la scelta operata dal primo giudice non ostava a che il giudice d’appello individuasse la norma di diritto applicabile nell’art. 2052 c.c., conformandosi all’indirizzo inaugurato da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020, espressamente prospettato dal danneggiato. L’accoglimento del secondo motivo ha comportato l’assorbimento del primo, dal quale la Corte ha espunto il richiamo all’art. 2053 c.c., e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Perugia in persona di diverso magistrato, affinché esamini la domanda ex art. 2052 c.c. applicando i principi messi a punto dalle recenti pronunce nn. 2526 e 2528 del 5 febbraio 2026.
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Nota della Redazione
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