Concordato in appello: inammissibile il ricorso su attenuanti, dosimetria e proscioglimento; nemmeno l’errore sulla multa rende illegale la pena (Cass. pen. 5199/2026)

Corte di Cassazione, Sez. II penale, ordinanza n. 5199/2026, decisa il 28 gennaio 2026 e depositata il 9 febbraio 2026 (R.G.N. 419/2026) — Presidente Marco Maria Alma, Relatore Giuseppe Nicastro.

Il principio di diritto

Avverso la sentenza di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. il ricorso per cassazione è ammissibile solo per i motivi attinenti alla formazione della volontà di accedere all’accordo, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della pronuncia rispetto all’accordo. Sono inammissibili i motivi sulla mancata valutazione del proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. — salvo il caso di prescrizione maturata prima della sentenza d’appello — nonché quelli sulle attenuanti generiche e sulla dosimetria. Nel concordato le parti non sono vincolate ai criteri di determinazione della pena: il giudice sindaca solo la congruità della pena finale, sicché gli errori nei passaggi intermedi — incluso un errore di arrotondamento della multa — non rilevano, non traducendosi in illegalità della sanzione.

Il fatto

La Corte d’appello di Napoli, aderendo all’accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., aveva rideterminato le pene di quattro imputati per reati — unificati dalla continuazione — di rapina in concorso, violenza sessuale di gruppo e lesioni personali. Tutti hanno proposto ricorso per cassazione: chi lamentando l’omessa valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; chi la carenza di motivazione sulle circostanze attenuanti generiche e sulla dosimetria della pena; chi il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti; uno l’erronea determinazione della multa (euro 2.253,00 anziché euro 2.252,00, per effetto dell’arrotondamento ex art. 134 cod. pen.).

La motivazione

La Corte ricorda che, nel concordato, il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata. È dunque ammissibile il ricorso solo per i vizi genetici dell’accordo, del consenso del pubblico ministero e per la difformità della pronuncia (Sez. U, n. 19415 del 2022, Fazio; Sez. 2, n. 22002 del 2019, Mariniello; Sez. 3, n. 19983 del 2020, Coppola; Sez. 5, n. 7333 del 2018, Alessandria).

I motivi sul proscioglimento ex art. 129 — non essendo dedotta una prescrizione anteriore alla sentenza d’appello — sulle attenuanti generiche e sulla dosimetria esulano dai casi ammessi. Quanto alla multa, nel concordato le parti non sono vincolate ai criteri di determinazione della pena e il giudice può sindacare esclusivamente la congruità della pena finale concordata, senza che rilevino eventuali errori di calcolo nei passaggi intermedi (Sez. 3, n. 15801 del 2025, Adami; Sez. 5, n. 7399 del 2024, Vetrano; Sez. 1, n. 50710 del 2023, Mangiacotti; Sez. 6, n. 23614 del 2022, Ferrigno): l’errore di un euro non integra pena illegale, restando la sanzione entro i limiti edittali.

Trattandosi di impugnazioni avverso una sentenza ex art. 599-bis da trattare nelle forme de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., i ricorsi sono dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa, della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.).

Implicazioni pratiche

Chi accede al concordato in appello rinuncia in radice a contestare in cassazione la misura della pena e la valutazione delle attenuanti: la convenienza dell’accordo va ponderata in quella sede, perché lo spazio di ricorso residuo è ristretto ai vizi dell’accordo stesso, del consenso del pubblico ministero e alla difformità della pronuncia.

L’illegalità della pena — unica via per rimettere in discussione il trattamento sanzionatorio concordato — ricorre solo quando la pena esce dai limiti edittali o è diversa da quella prevista dalla legge, non per un errore di arrotondamento di pochi centesimi o di un euro nella liquidazione della multa.

La declaratoria di inammissibilità, quando siano ravvisabili profili di colpa nella causa che la determina, comporta l’automatica condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.

Dati identificativi omessi in conformità all’art. 52 d.lgs. 196/2003.

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