Appello penale: il deposito non telematico è inammissibile anche se l’atto arriva al giudice (Cass. pen. 5252/2026)
Corte di Cassazione, Sez. VI penale, sentenza n. 5252 del 10 febbraio 2026 (R.G.N. 34476/2025) — Presidente Gaetano De Amicis, Relatore Andrea Natale.
Il principio di diritto
«A decorrere dalle date considerate dall’art. 3, commi 1 e 4, D.M. n. 217/2023 e fuori dai casi previsti dall’art. 175-bis cod. proc. pen., l’atto di appello presentato dal difensore con modalità diverse dal deposito telematico previsto dall’art. 111-bis cod. proc. pen. è inammissibile, ai sensi degli artt. 582 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., senza che possa eventualmente assumere rilievo il fatto che l’impugnazione sia comunque giunta a conoscenza del giudice competente a decidere su detta impugnazione».
Il fatto
La Corte di appello di Torino aveva dichiarato inammissibili due appelli, proposti all’esito di un giudizio abbreviato, perché depositati in forme diverse da quella telematica: l’uno trasmesso a mezzo PEC il 29 aprile 2025, l’altro depositato in cancelleria in formato analogico il 2 maggio 2025. Il Presidente del Tribunale di Torino aveva sospeso l’operatività del deposito telematico soltanto per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 14 aprile 2025; dopo tale data non risultavano ulteriori malfunzionamenti o provvedimenti di sospensione. I ricorrenti sostenevano che l’art. 3, comma 5, del D.M. n. 217/2023 avrebbe consentito il deposito non telematico presso le corti di appello fino al 1° gennaio 2027; che il decreto ministeriale non prevede la sanzione di inammissibilità, non instaurabile da una fonte regolamentare; e invocavano il favor impugnationis e l’art. 6 CEDU (caso Succi e altri c. Italia).
La motivazione
La Corte ha rigettato i ricorsi. L’atto di appello va depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (art. 582, comma 1, cod. proc. pen.) — nella specie il Tribunale di Torino, dove il deposito esclusivamente telematico è divenuto obbligatorio dal 1° gennaio 2025 e, per i procedimenti con rito abbreviato, dal 1° aprile 2025 (art. 3, commi 1 e 4, D.M. n. 217/2023). Irrilevante la disciplina prevista per le corti di appello, che riguarda un ufficio diverso da quello competente a ricevere l’atto.
La sanzione di inammissibilità, ha chiarito la Corte, è dettata esplicitamente da una fonte di rango primario: l’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. la commina richiamando l’art. 582, che a sua volta rinvia alle modalità dell’art. 111-bis; al decreto ministeriale è demandata solo la disciplina di dettaglio del funzionamento del portale telematico. Nessuna violazione dell’art. 6 CEDU: il caso Succi riguardava un’interpretazione giurisprudenziale eccessivamente formalistica (il principio di autosufficienza del ricorso), non una previsione di legge; qui è il legislatore stesso a porre la causa di inammissibilità, che persegue uno scopo legittimo — l’efficienza del sistema e l’attuazione del processo penale telematico — è chiara e prevedibile, non pone ostacoli procedurali eccessivi e non produce conseguenze sproporzionate.
Inapplicabili anche il favor impugnationis e il principio del raggiungimento dello scopo. La Corte ha distinto il caso da quello, rimesso alle Sezioni Unite, dell’impugnazione inviata a un indirizzo PEC non incluso nell’elenco ufficiale ma pur sempre riferibile all’ufficio: là il mezzo utilizzato (la PEC) era comunque quello previsto, seppure usato in modo impreciso; qui, invece, è stato impiegato un mezzo “radicalmente diverso” — il deposito non telematico in luogo di quello telematico. La riforma delle modalità di deposito persegue un obiettivo “di sistema”, di rilievo pubblicistico, che non si esaurisce nella mera ricezione dell’atto da parte del giudice.
Implicazioni pratiche
Per i difensori l’indicazione è stringente: dove il deposito telematico è già obbligatorio, l’atto di appello va presentato esclusivamente in via telematica, presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento; il deposito cartaceo o a mezzo PEC comporta l’inammissibilità, e non rileva che l’impugnazione sia comunque pervenuta al giudice competente. Occorre verificare con precisione le date di decorrenza dell’obbligo per ciascun ufficio e per tipo di procedimento (per il rito abbreviato, il 1° aprile 2025) e le eventuali sospensioni disposte ai sensi dell’art. 175-bis, comma 4, cod. proc. pen. La deroga che consente il deposito non telematico vale solo per l’impugnazione proposta personalmente dalla parte privata (art. 582, comma 1-bis), non per l’atto sottoscritto dal difensore.
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