Il Consiglio di Stato sospende il parere sul regolamento per i testimoni di giustizia (Cons. Stato n. 746 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame di uno schema di regolamento ministeriale adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato e la verifica della relazione tecnica costituiscono adempimenti non eludibili, anche quando il testo contenga una clausola di neutralità finanziaria operante “nei limiti degli stanziamenti previsti dalla legge”. Il parere della Commissione centrale e quello del Garante per la protezione dei dati personali, ove il regolamento disciplini modalità di trattamento di dati sensibili, integrano presupposti procedimentali necessari, la cui mancanza impone la sospensione dell’espressione del parere da parte del Consiglio di Stato. Il regolamento attuativo dell’articolo 6 della legge n. 6 del 2018 non può introdurre misure distoniche rispetto all’oggetto, come le “misure straordinarie” di cui all’articolo 5, comma 1, lettera h), della legge, che attengono alle misure di tutela e vanno tenute distinte dalle misure di sostegno economico.
Il Fatto
Il Ministero dell’interno ha trasmesso al Consiglio di Stato lo schema di decreto ministeriale recante il regolamento per l’attuazione delle misure di sostegno economico in favore dei testimoni di giustizia e degli altri protetti, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 6. Il provvedimento, composto da undici articoli, disciplina le singole misure di sostegno: pagamento di spese non continuative, assegno periodico, sistemazione alloggiativa, spese sanitarie e assistenza legale, indennizzo forfettario, mancato guadagno e acquisizione di beni al patrimonio dello Stato.
La richiesta di parere è stata corredata dalla relazione al Ministro, dalle relazioni illustrativa e tecnica, dall’analisi tecnico-normativa, dall’attestazione di esclusione dall’AIR e dai pareri del Ministro della giustizia e dell’Agenzia delle entrate. Non risultavano invece acquisiti la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato, la verifica della relazione tecnica, il parere articolato della Commissione centrale e il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente rilevato che il testo non è munito della bollinatura della Ragioneria generale dello Stato e che la relazione tecnica non è stata assoggettata alla verifica di cui all’articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009. Trattandosi di adempimenti non eludibili, anche per le misure di rango regolamentare, la mancanza impone l’acquisizione in via istruttoria prima dell’espressione del parere, tanto più che la clausola di neutralità finanziaria opera in senso relativo, richiedendo la coerenza con le coperture e nei limiti degli stanziamenti previsti dalla legge.
Sotto il profilo procedimentale, la Sezione ha altresì constatato la mancata allegazione del parere della Commissione centrale, previsto dall’articolo 26, comma 1, della legge n. 6 del 2018, e la necessità del parere del Garante per la protezione dei dati personali, imposto dall’articolo 36, § 4, del Regolamento (UE) 2016/679 per le misure regolamentari che disciplinano modalità di trattamento di dati sensibili, come nel caso dell’acquisizione dei dati reddituali e patrimoniali dalla Segreteria di Sicurezza NATO-UE/S.
Nel merito, la Sezione ha formulato numerose osservazioni sull’articolato. In particolare, ha segnalato la distonia dell’articolo 2, comma 3, che introduce le “misure anche straordinarie” di cui all’articolo 5, comma 1, lettera h), della legge, le quali attengono alle misure di tutela e non a quelle di sostegno economico, rimettendo all’Amministrazione la scelta se integrare in un unico testo le disposizioni attuative o conservare due distinti corpi regolamentari. Ha inoltre evidenziato le incoerenze dell’articolo 7 sull’indennizzo forfettario e onnicomprensivo, osservando come la formulazione faccia riferimento a criteri di liquidazione pertinenti al danno patrimoniale, mentre la norma primaria sembra riferita ai pregiudizi non patrimoniali.
Quanto all’articolo 9, la Sezione ha proposto una riformulazione del comma 3 per chiarire le condizioni dell’acquisizione pro quota di beni immobili, includendo tra i danti causa anche il coniuge, la parte dell’unione civile e il convivente di fatto, e ha suggerito di rimodulare i requisiti di libertà e regolarità dei beni per non precludere l’acquisizione in presenza di ipoteche correlate a mutui o di irregolarità urbanistiche sanabili.
All’esito, la Sezione ha disposto la sospensione dell’espressione del parere, in attesa dell’acquisizione degli adempimenti istruttori mancanti.
Nota della Redazione
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