Ottemperanza successiva alla domanda: cessata la materia del contendere (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 405 del 29.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l’Amministrazione, successivamente alla proposizione del ricorso per l’ottemperanza, provvede comunque a dare esecuzione al giudicato. In tal caso il giudice, accertata l’avvenuta soddisfazione dell’interesse azionato, condanna l’Amministrazione alla rifusione delle spese processuali e al rimborso del contributo unificato versato per l’iscrizione a ruolo della causa, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla sentenza del Tribunale di Udine, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto determinate pretese in favore del ricorrente nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. La sentenza, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva, non era stata tuttavia spontaneamente eseguita dall’Amministrazione.
Il ricorrente proponeva pertanto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Friuli-Venezia Giulia, al fine di ottenere l’esecuzione coattiva del provvedimento giurisdizionale. Nelle more del giudizio, l’Amministrazione provvedeva all’ottemperanza del giudicato, sia pure in un momento successivo alla proposizione della domanda giudiziale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato, sulla base della documentazione prodotta in giudizio, che la materia del contendere fosse venuta meno. L’Amministrazione aveva infatti ottemperato al giudicato, ancorché l’adempimento fosse intervenuto dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza.
In tale contesto, il giudice ha ritenuto che non residuasse alcuna utilità da riconoscere al ricorrente, essendo stata la pretesa sostanziale integralmente soddisfatta dall’esecuzione spontanea intervenuta.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere non ha escluso, tuttavia, la regolamentazione delle spese di lite. Il Collegio ha infatti condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate in misura forfettaria, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato versato.
La condanna è stata pronunciata con espressa distrazione in favore del difensore, che si era dichiarato antistatario. La decisione si fonda sul principio per cui l’intervenuta ottemperanza successiva alla proposizione del ricorso non priva il ricorrente del diritto al ristoro delle spese sostenute per ottenere l’esecuzione del giudicato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.